L’INPS, con la circolare n. 101 del 13 giugno 2025, ha illustrato le novità relative all’indennità di discontinuità (IDIS) a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al D.lgs 175/2023.
La prima modifica riguarda i requisiti. Più precisamente dal 1° gennaio u.s. i lavoratori dello spettacolo devono congiuntamente possedere, al momento della presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dell’IDIS, i seguenti requisiti:
a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
b) essere residente in Italia da almeno un anno;
c) essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda. Il reddito, precisa l’INPS, è quello complessivo ai fini Irpef e non solo quello connesso all’attività di lavoro per cui è prevista l’iscrizione al FPLS.
d) avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno cinquantuno giornate di contribuzione accreditata al FPLS. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) nel medesimo anno. Ai fini del perfezionamento di questo requisito, secondo la circolare, si considerano utili: i contributi previdenziali accreditati al FPLS, con esclusione di quelli connessi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i contributi versati al FPLS relativi a rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2015 e i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati, riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore;
e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS. L’INPS evidenzia che il reddito da lavoro preso a riferimento per determinare la prevalenza è quello complessivo da lavoro connesso allo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS.
f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2015. Il requisito si intende soddisfatto solo laddove il richiedente l’IDIS non sia stato titolare, neanche per un breve arco temporale ricadente nell’anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’INPS fa altresì presente che l’accesso alla misura in argomento non è preclusa in presenza di svolgimento di attività lavorativa alla data di presentazione della domanda; ciò in quanto l’IDIS non ha la finalità, a differenza della NASpI, di indennizzare i periodi di disoccupazione successivi alla cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, bensì quella di indennizzare periodi di non lavoro riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
I requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) possono essere autocertificati.
L’IDIS è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al FPLS nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
A seguito della modifica apportata dalla Legge 207/2024, a fare data dal 1° gennaio 2025, non devono più essere scomputati, ai fini della durata dell’IDIS, i periodi contributivi, presenti nell’anno di osservazione (anno precedente a quello di presentazione della domanda), che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione (ad esempio, NASpI, anche erogata in forma anticipata, ALAS).
Riguardo alla misura dell’indennità, la circolare evidenzia che nel caso in cui l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’IDIS, l’INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di valutazione delle domande, individuato nel giorno 30 settembre di ogni anno, stabilisce la quota dell’indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale, in base alla dotazione finanziaria e all’ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.
L’importo giornaliero dell’IDIS non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.
Non è preclusa la possibilità di accedere alla prestazione NASpI a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di lavoro, purché la domanda di indennità NASpI sia presentata nel termine legislativamente previsto, a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro medesimo o degli altri eventi.
Dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio, 2025, a fare data dal 1° gennaio u.s., per l’accesso all’IDIS i lavoratori interessati devono presentare domanda all’INPS, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno. Per il 2025 la domanda poteva essere presentata entro il 30 aprile 2025.
Laddove il 30 aprile cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.
L’IDIS è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
L’IDIS non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola, DS INPGI), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.
Inoltre, l’IDIS non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, ossia con i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo n. 148/2015., e non è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Infine, si ricorda che, sempre a far data dal 1° gennaio 2025, è venuta meno la disposizione che prevedeva che i lavoratori percettori dell’IDIS, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipassero a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
Pertanto, la disciplina relativa alle predette misure di politica attiva non è più in vigore per le domande di prestazione presentate a partire dall’anno 2025.