Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

Giu 11, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, con la circolare n. 99 del 10/06/2025, riassume la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che è stato adeguato alle novità dell’art. 26, c. 7-bis, del Dlgs 148/2015, con il Decreto interministeriale 21 maggio 2024, estendendo l’ambito di applicazione ai datori di lavoro che hanno una media occupazionale di almeno 1 dipendente.

Destinatari del Fondo sono i datori di lavoro del settore delle attività professionali.

La soglia dimensionale, ai fini della durata della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo e possono accedere alle prestazioni erogate dal Fondo per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

Possono fruire dell’assegno di integrazione salariale tutti i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo, nonché i lavoratori a domicilio, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, a condizione che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

La misura dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari alla misura del trattamento di integrazione salariale, anche in relazione ai massimali.

L’accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale è preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.

Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga unitamente all’assegno per il nucleo familiare (dal 1° gennaio 2022), ove spettante e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da quest’ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Il contributo ordinario è pari a:

  • 0,50% per aziende fino a 5 dipendenti,
  • 0,80% per aziende da 6 a 15 dipendenti,
  • 1% per aziende con più di 15 dipendenti.

Inoltre, c’è un contributo addizionale del 4% sulle retribuzioni perse.

Dal 2025, per aziende con fino a 5 dipendenti che non hanno richiesto assegno da 2 anni, la quota si riduce del 40%.

Riguardo alla durata della prestazione, per le aziende fino a 15 dipendenti in media nel semestre precedente, il trattamentpo spetta per massimo 26 settimane in due anni.

Per le aziende con più di 15 dipendenti il trattamento spetta:

  • fino a 26 settimane per cause ordinarie,
  • fino a 12 mesi per crisi aziendale,
  • fino a 24 o 36 mesi per riorganizzazione o contratti di solidarietà, rispettando i limiti di tempo complessivi su cinque anni.

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