Naspi e nuovo requisito delle 13 settimane di contributi

Giu 5, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, ha fornito indicazioni in merito al nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione per accedere alla prestazione Naspi, previsto dallart.1, c. 171 della Legge 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di cessazione involontaria.

Più precisamente, la novella legislativa prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la Naspi deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione Naspi.

L’Istituto previdenziale precisa, innanzi tutto, che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Il legislatore, in ogni caso, ha escluso dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che, ai sensi del decreto legislativo n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione Naspi.

Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Invece, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

L’INPS precisa, inoltre, che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione Naspi può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Ai fini del diritto alla Naspi, sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, come precisato nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 (es: contributi previdenziali, contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, ecc.).

Se nel periodo compreso tra la cessazione volontaria e quella involontaria del rapporto di lavoro sono presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

L’INPS, infine, conferma che rimane invariata la determinazione della misura e della durata della NASPI.

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