Bonus nuovi nati: domanda con autocertificazione

Apr 14, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, con la circolare n. 76 del 14 aprile 2025, fornisce le istruzioni operative per l’inoltro dell’istanza volta ad ottenere l’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro (c.d. Bonus nuovi nati) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di incentivare la natalità, come previsto dalla Legge 207/2024.

La domanda deve essere presentata, in alternativa tra loro, da uno dei genitori, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio.

Nel caso di genitori non conviventi il Bonus può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. A tal riguardo l’INPS evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore.

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canaliortale web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale – SPID di     Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, utilizzando la funzione Bonus nuovi nati disponibile nell’app INPS mobile, Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti per accedere alla misura e, quindi, in relazione alla situazione nella quale ricada:

  • di essere cittadino italiano;
  • la titolarità di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente se cittadino dell’Unione europea;
  • il possesso di una carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente, se familiari extracomunitari di un cittadino di un paese appartenente all’Unione europea;
  • il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro con autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca con autorizzazione a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, in corso di validità, se cittadini extracomunitari.
  • l’evento (nascita, adozione o affido preadottivo);
  • i dati del figlio cui è riferito l’evento;
  • la residenza continuativa in Italia del richiedente e del figlio dalla data dell’evento alla data di presentazione della domanda;
  • il possesso di un ISEE in corso di validità o di avere presentato la DSU per il calcolo ISEE per le prestazioni ai minori.

Infine, l’INPS ricorda che il Bonus nuovi nati non concorre a formare reddito imponibile.

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