Agricoli: entro febbraio la dichiarazione di calamità

Feb 5, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, con la circolare n. 37 del 5 febbraio 2025, ha ricordato che le aziende agricole, i cui lavoratori hanno diritto al beneficio previdenziale (c.d. Trascinamento di giornate) di cui all’art. 1, c. 65, L. 247/2007, devono trasmettere, per via telematica, la dichiarazione di calamità, direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati, entro il 24 febbraio p.v..

Nello specifico, il beneficio consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2024, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

L’agevolazione è riconosciuta anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

I destinatari del beneficio sono i lavoratori occupati nell’anno 2024, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata (individuata con Decreti o delibere regionali).

Per quanto riguarda gli adempimenti, le aziende interessate, come di consueto, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità (che fanno riferimento alle aree individuate con decreti/delibere regionali), direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso.

Infine, l’INPS rende noto che l’approvazione o la reiezione dell’istanza inviata deve avvenire entro il prossimo 3 marzo.

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