Con l’approssimarsi del periodo estivo, si avvicina un’importante scadenza per le aziende che intendono fermare la propria attività al fine di far fruire ai propri dipendenti le ferie collettive.
Il datore di lavoro ha, infatti, il potere di determinare il periodo di godimento delle ferie e può legittimamente decidere di chiudere l’impresa, sospendendo del tutto l’attività aziendale. Allo stesso modo, il datore può anche decidere di fermare solo alcune unità o reparti, in base alle specifiche esigenze dell’attività imprenditoriale.
Tendenzialmente, questa interruzione dell’attività, che determina il godimento da parte dei lavoratori dipendenti delle ferie collettive, coincide con i mesi estivi. Durante questo periodo, il datore di lavoro si trova a dover conciliare due situazioni opposte: da un lato il diritto dei lavoratori al riposo annuale per recuperare le energie psicofisiche e dall’altro il dovere di versare i contributi nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.
Al fine di evitare, quindi, che il datore incorra nelle sanzioni previste per i mancati versamenti contributivi, è stata prevista la possibilità di differire gli adempimenti nei confronti degli istituti previdenziali, previa presentazione di apposita istanza telematica. È così riconosciuta ai datori di lavoro interessati la facoltà di chiedere all’INPS, entro il 31 maggio di ogni anno, il differimento del versamento contributivo. A tal fine è necessaria la preventiva presentazione di un’apposita istanza all’INPS in modalità telematica.
Occorre tener presente che il differimento non riguarda solo il termine di versamento dei contributi da effettuare con il mod. F24 (la cui scadenza è fissata il 16 del mese successivo – 20 per il mese di agosto), ma anche la presentazione dell’UniEmens.
Il problema di conciliare la chiusura dell’azienda per ferie collettive con il versamento dei contributi sorge generalmente durante la stagione estiva. In ogni caso il datore di lavoro può richiedere il differimento del versamento dei contributi anche per periodi diversi dai tradizionali mesi di luglio o agosto, rispettando però sempre il termine del 31 maggio per l’invio dell’istanza.
Sospensione dell’attività per ferie
La condizione fondamentale per poter fruire del differimento contributivo consiste nella chiusura dell’impresa per ferie collettive. Quest’ultima deve essere intesa come il periodo durante il quale viene sospesa temporaneamente l’attività lavorativa di tutti o della maggior parte dei lavoratori dipendenti.
Infatti, l’INPS, con la delibera 58/1980, ha precisato che con il concetto di “chiusura totale” dell’impresa deve intendersi non necessariamente la sospensione dal lavoro di tutto l’organico occupato in azienda, ma più semplicemente la collocazione in ferie della maggior parte del personale, pur rimanendo operativi ad esempio gli addetti ai servizi di vigilanza, quelli di pulizia, gli addetti alla manutenzione, ecc.
Il servizio ispettivo dell’INPS può effettuare controlli sulla chiusura dell’impresa e, nel caso in cui rilevi che l’istanza presentata dal datore di lavoro non corrisponde alla realtà aziendale, revocare l’autorizzazione precedentemente concessa e applicare le sanzioni civili per ritardato versamento dei contributi.
Il termine
Il differimento può essere richiesto dai datori di lavoro una sola volta nell’arco dell’anno e per gli adempimenti relativi ad un solo mese. Quindi, le aziende che chiudono per ferie in due differenti periodi dell’anno (ad esempio, nel mese di agosto e nel mese di gennaio), devono scegliere per quale periodo richiedere il differimento. Nel caso in cui il periodo feriale sia a cavallo di due mesi diversi (ad esempio, parte in luglio e altra parte in agosto), si dovrà applicare il criterio in base al quale il differimento opera in merito agli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale stesso (Delibera INPS 177/79 e 58/1980).
Esempio
– giorni di chiusura per ferie collettive nel mese di luglio 2025: 10
– giorni di chiusura per ferie collettive nel mese di agosto 2025: 20
– il versamento dei contributi relativi al mese di luglio 2025 può essere differito al 16 settembre 2025.
La presentazione del flusso UniEmens deve avvenire entro il 30 settembre 2025.
Gli adempimenti per il 2025
L’istanza per le ferie collettive relative all’anno 2025 deve essere presentata entro il prossimo 31 maggio, con le modalità specificate con il messaggio INPS n. 8609 del 18 maggio 2012.
Più nel dettaglio, deve essere utilizzato il «Modulo 445 – Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive».
Nella seconda sezione del modulo 445, verranno visualizzati i dati dell’azienda: i dati sono prelevati dagli archivi dell’Inps (utilizzando automaticamente il numero matricola di riferimento), ma è possibile modificarli. Nella terza sezione, dovranno essere obbligatoriamente inseriti i dati relativi al mese e l’anno della chiusura dell’azienda per ferie collettive e la data per l’autorizzazione per gli adempimenti contributivi. Nella quarta sezione, dovranno essere inseriti i dati relativi al periodo di ferie stabilito (inserendo delle date), l’indicazione se l’azienda rimarrà chiusa e il numero di unità.
Il costo del differimento e le modalità di versamento
Il datore di lavoro dovrà corrispondere, oltre alla somma dovuta a titolo di contributi, gli interessi di dilazione e differimento in ragione d’anno.
Il tasso, attualmente, è fissato nella misura dell’8,40% (vedi INPS, circolare n. 80/2025).
Nel caso in cui la misura del tasso d’interesse dovesse subire modifiche nel periodo intercorrente tra la presentazione e l’accoglimento della domanda di differimento, si applicherà l’interesse che l’INPS comunicherà in sede di concessione dell’autorizzazione della dilazione. Se in seguito alla comunicazione dell’INPS, il TUR dovesse subire ulteriori modifiche, queste ultime non verranno più prese in considerazione ai fini del calcolo degli interessi di differimento.
In ogni caso si dovrà applicare l’aliquota che l’INPS indicherà nella lettera di autorizzazione.
A seguito dell’autorizzazione, i datori di lavoro devono effettuare il versamento (con il mod. F24) sia dei contributi che dei relativi interessi di differimento.