La decurtazione dei punti nella patente a crediti: una procedura non automatica e le implicazioni per le imprese

Nov 28, 2024 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il sistema della patente a crediti introdotto dal Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024 n. 132 rappresenta un elemento cardine per la regolamentazione delle attività nei cantieri temporanei e mobili. Uno degli aspetti più rilevanti, e spesso sottovalutati, è il meccanismo di decurtazione dei punti, che non è immediato né automatico, con significative conseguenze per le imprese coinvolte.

La decurtazione subordinata al provvedimento definitivo

Le disposizioni normative stabiliscono che la decurtazione dei punti dalla patente non avviene al momento dell’emissione del provvedimento sanzionatorio da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), bensì solo dopo l’adozione di un provvedimento definitivo. Questo significa che la sottrazione dei punti può essere applicata esclusivamente in due casi:

  1. Sentenza passata in giudicato: quando il procedimento giudiziario si conclude con una decisione definitiva e non più impugnabile.
  2. Ordinanza di ingiunzione non opposta: qualora l’impresa non eserciti il diritto di opposizione entro i termini previsti.

Le implicazioni temporali: mesi o anni prima della decurtazione

Un’impresa che decida di impugnare il provvedimento sanzionatorio irrogato dall’INL può continuare a operare senza subire la decurtazione dei punti fino alla definizione del giudizio. Considerando i tempi della giustizia, inclusi i possibili ricorsi nei vari gradi di giudizio, questo processo può richiedere mesi o persino anni. Durante questo periodo, l’impresa mantiene i punti residui sulla patente e può proseguire le proprie attività nei cantieri, purché rispetti gli altri requisiti normativi.

Elenco completo delle sanzioni e relativi punti di decurtazione

Ecco l’elenco completo delle violazioni che comportano decurtazioni di punti dalla patente a crediti, con il relativo punteggio:

  1. Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti.
  2. Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti.
  3. Omessi formazione e addestramento: 2 punti.
  4. Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti.
  5. Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti.
  6. Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti.
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti.
  8. Mancata installazione delle armature di sostegno: 2 punti.
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche senza adeguate misure di protezione: 2 punti.
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione senza protezioni: 2 punti.
  11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti: 2 punti.
  12. Omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza: 2 punti.
  13. Omessa notifica di lavori a rischio esposizione all’amianto: 1 punto.
  14. Omessa valutazione del rischio di ordigni bellici inesplosi: 3 punti.
  15. Omessa valutazione del rischio biologico e chimico: 3 punti.
  16. Omessa individuazione di zone sorvegliate per rischio radiologico: 3 punti.
  17. Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti.
  18. Omessa valutazione dei rischi in gallerie e ambienti confinati: 2 punti.
  19. Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti.
  20. Omessa formazione per lavori in ambienti confinati: 1 punto.
  21. Condotta sanzionata ex art. 3, comma 3, lettera a), DL 12/2002: 1 punto.
  22. Condotta sanzionata ex art. 3, comma 3, lettera b), DL 12/2002: 2 punti.
  23. Condotta sanzionata ex art. 3, comma 3, lettera c), DL 12/2002: 3 punti.
  24. Condotta sanzionata ex art. 3, comma 3-quater, DL 12/2002 (in aggiunta alle condotte 21, 22 e 23): 1 punto.
  25. Infortunio con inabilità temporanea superiore a 60 giorni: 5 punti.
  26. Infortunio con inabilità permanente: 8 punti.
  27. Infortunio con inabilità assoluta permanente: 15 punti.
  28. Infortunio mortale: 20 punti.
  29. Malattia professionale causata da violazioni normative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 10 punti.

Conclusioni operative

Per le imprese è fondamentale conoscere e gestire le implicazioni di questo meccanismo. La decurtazione non automatica offre una finestra temporale preziosa per reagire e organizzarsi, ma richiede un approccio proattivo e rispettoso delle norme per evitare ulteriori complicazioni. Inoltre, una conoscenza approfondita delle sanzioni e dei relativi punti decurtati permette di adottare misure preventive mirate, garantendo la continuità operativa e il rispetto della soglia minima di 15 punti.

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