Rapporto biennale uomo-donna: definite le modalità di compilazione del prospetto

Giu 5, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 326/2024, con cui sono state disciplinate le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti. 

In fase di prima applicazione delle nuove modalità adottate con il nuovo decreto, limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. 

Il rapporto deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line dell’apposito modulo. A tal fine, sul portale https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico.

I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.

Al termine della procedura di compilazione del modulo, l’applicativo, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il 15 luglio 2024.

Il decreto precisa che le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.

Un’altra precisazione di rilievo è quella che prevede che fino a quando non sia reso disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’applicativo informatico per la compilazione del rapporto biennale, per partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione di tale documento l’azienda può produrre copia del rapporto già presentato con riferimento al biennio precedente. Resta fermo l’obbligo, all’avvenuta compilazione, di fornire alla stazione appaltante anche il rapporto relativo all’ultimo biennio entro il termine di scadenza previsto per la presentazione dello stesso.

Viene inoltre confermato che le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.

Nei prossimi approfondimenti saranno analizzate tutte le novità che caratterizzano l’adempimento.

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