Le novità sulle detrazioni d’imposta 2025

Mag 30, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, ha illustrato le novità relative alle detrazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2025, tra le quali che a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, vengono fissati alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri, quali il reddito complessivo del contribuente e il numero dei figli fiscalmente a carico (nuovo art. 16-ter del TUIR).

Nel dettaglio, il legislatore ha previsto una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata (art.3, L. 104/1992).

La circolare sottolinea che, nella determinazione dell’importo degli oneri e delle spese ai quali applicare l’art. 16-ter del TUIR, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione.

Nel predetto ammontare si deve tener conto, laddove previsto dalle disposizioni agevolative, degli oneri e delle spese sostenuti nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR.

Quando le norme agevolative fanno riferimento ai familiari del citato art. 12, fermo restando il rispetto, ove richiesto, delle condizioni ivi previste, è possibile fruire delle detrazioni per gli oneri e per le spese sostenuti nell’interesse del coniuge non legalmente ed effettivamente separato e di ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto (si veda anche la circ. A.E: n. 4/E del 2025) e degli ascendenti conviventi.

Al riguardo, atteso che la predetta legge di bilancio 2025 ha incluso i figli conviventi del coniuge deceduto fra i soggetti per i quali spettano le agevolazioni per i familiari dell’articolo 12, per ragioni logico-sistematiche l’Agenzia delle entrate ritiene che, nel computo del numero dei figli per il calcolo del coefficiente, occorra includere anche i predetti soggetti che siano fiscalmente a carico.

Secondo la circolare, per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente da applicare ai sensi del comma 3 dell’art. 15-ter del TUIR, deve farsi riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. In particolare, i predetti figli, fermo restando il rispetto del requisito reddituale per essere considerati fiscalmente a carico, rilevano nel computo anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno (ad esempio in caso di nascita del figlio).

Inoltre, i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all’art. 12, c. 1, lett.c) del TUIR.

Un’altra precisazione dell’Agenzia delle entrate riguarda il caso in cui gli oneri e le spese sostenuti dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo, in assenza di specifiche disposizioni, il contribuente individua, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle singole disposizioni agevolative.

Sono escluse dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, anche le spese che danno diritto a detrazioni forfettarie, poiché in questi casi la quantificazione effettiva delle spese sostenute non è rilevante ai fini della fruizione della detrazione.

La circolare ricorda che resta ferma l’applicazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’art. 15 del TUIR, con la conseguenza che il contribuente con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ma non a 120.000 euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’art. 16-ter e beneficia delle detrazioni dell’art. 15 del TUIR per l’intero importo.

Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell’anno di riferimento risulti superiore a 120.000 euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, beneficia delle detrazioni di cui all’art. 15 del TUIR per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Infine, viene precisato che per gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, cc. 1, lett. a) e b) e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti dal 1° gennaio 2025, che concorrono alla quantificazione dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese di cui al citato art. 16-ter, la detrazione spetta per l’intero importo, a prescindere dal reddito complessivo del contribuente.

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