Donne svantaggiate: bonus solo per i tempi indeterminati

Mag 13, 2025 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative per l’esonero contributivo totale (100%) ex art. 23 del D.L. 60/2024 (L. 95/2024) a favore dei datori di lavoro privati che assumano donne svantaggiate con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025.

Destinatari

Il beneficio è riservato esclusivamente ai datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che siano o meno imprenditori. Sono esclusi, come di consueto, le pubbliche amministrazioni (secondo la definizione del D.Lgs. 165/2001).

Il bonus si applica per l’assunzione a tempo indeterminato di donne che rientrino in almeno una di queste tre categorie:

  • Senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dalla residenza;
  • Senza impiego da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);
  • Occupate in settori o professioni con elevata disparità di genere, come individuati annualmente dal Ministero del Lavoro e dall’ISTAT (es. edilizia, logistica, informatica).

Il concetto di “impiego regolarmente retribuito” si basa su criteri economici: si considera svantaggiata chi non ha lavorato per almeno sei mesi (contratto ≥ 6 mesi) o ha guadagnato meno di 5.500 euro (autonomi) o 8.500 euro (co.co.co) nell’anno precedente.

Rapporto di lavoro incentivato

L’incentivo spetta solo per assunzioni a tempo indeterminato. Sono esclusi:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le trasformazioni da contratto a termine;
  • i contratti di apprendistato;
  • il lavoro domestico;
  • il lavoro intermittente (anche se a tempo indeterminato);
  • le prestazioni occasionali.

È, invece, ammesso per:

  • rapporti part-time (con agevolazione riproporzionata);
  • assunzioni in cooperativa;
  • somministrazione a tempo indeterminato.

Durata dell’esonero

La durata dell’esonero varia in base alla categoria della lavoratrice:

  • 24 mesi per donne molto svantaggiate (disoccupate da almeno 24 mesi) e per residenti nel Mezzogiorno (da gennaio 2025);
  • 12 mesi per le donne che lavorano in settori con squilibrio di genere.

Misura e limiti

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un tetto mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice.

Il bonus non comprende:

  • i premi INAIL;
  • i contributi per TFR, fondi bilaterali, formazione continua, sanità integrativa;
  • i contributi “di solidarietà”.

Il beneficio può essere proporzionato per giorni lavorati (20,96 €/giorno) e ridotto per il part-time. È riconosciuto nei limiti di spesa previsti dal programma FSE+ 2021–2027, che finanzia l’intervento.

Condizioni e adempimenti

Per ottenere il beneficio, il datore di lavoro deve:

  • essere in regola con il DURC;
  • rispettare i CCNL applicabili e le norme sulla sicurezza;
  • non aver licenziato lavoratrici con la stessa qualifica nei 6 mesi precedenti (o successivi) all’assunzione nella stessa unità produttiva;
  • non aver obblighi di assunzione preesistenti (es. clausole di cambio appalto).

Incremento occupazionale netto

L’esonero è concesso solo se l’assunzione produce un incremento occupazionale netto, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

Tuttavia, non si considerano come “posti persi” (e quindi non pregiudicano il bonus) i casi di dimissioni, pensionamenti, licenziamenti per giusta causa o riduzioni volontarie dell’orario.

Se l’incremento viene meno in un mese, il bonus per quel mese è perso. Ma se l’incremento si ripristina, la fruizione può proseguire.

Aiuti di Stato: limiti e compatibilità

Per rientrare nel quadro normativo europeo, l’incentivo:

  • non può superare il 50% dei costi salariali (retribuzione + contributi);
  • non spetta ad aziende in difficoltà o destinatarie di precedenti aiuti UE non restituiti (clausola Deggendorf).

Per le donne residenti nel Mezzogiorno, l’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione UE (ottenuta il 31/01/2025).

In caso di somministrazione, l’esonero si applica all’utilizzatore, che deve rispettare tutte le condizioni (incremento netto, divieto di licenziamento, ecc.).

Incompatibilità con altri incentivi

Il Bonus Donne non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, tra cui:

  • Decontribuzione Sud ex L. 178/2020;
  • incentivi per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate ex L. 92/2012;
  • agevolazioni per assunzioni di disabili o percettori di NASpI.

È, al contrario, compatibile con misure fiscali, come la maggiorazione del costo del lavoro deducibile (D.Lgs. 216/2023).

Procedura e controlli

L’accesso all’incentivo avviene tramite procedura telematica INPS (il modulo di richiesta sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025). Per alcune tipologie (in particolare per donne residenti nella ZES) è necessario inviare la domanda prima dell’assunzione.

L’INPS effettuerà controlli e monitoraggio dei fondi disponibili. In caso di raggiungimento del tetto di spesa, non verranno accolte nuove richieste.

 

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