Grandi anziani e disabili: istruzioni per l’assunzione dei badanti extraUE

Mar 5, 2025 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ricorda le modalità con le quali è possibile inoltrare le domande volte a consentire l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri residenti all’estero da occupare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria nei confronti dei c.d. grandi anziani e soggetti con disabilità, come previsto dal DL 145/2024 (L. 187/2024).

Il legislatore, infatti, ha riservato, seppur in via sperimentale, ulteriori 10.000 ingressi per l’anno 2025 per la finalità sopra ricordata, che vanno ad aggiungersi alle 9.500 quote già destinate dal decreto flussi al settore dell’assistenza familiare, ma con una procedura diversa.

Gli assistiti – Si ricorda che, ai sensi del D.lgs n. 29/24 una «persona grande anziana» è quella che ha compiuto 80 anni.

Invece, secondo il Decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, una persona con disabilità è quella che presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Il riconoscimento della condizione di disabilità determina l’acquisizione di tutele proporzionate al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che prestano necessità di sostegno intensivo.

Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla propria persona oppure a quella del proprio coniuge o parente o affine entro il secondo grado, anche non conviventi, purché residenti in Italia. Qualora l’assistito sia una persona disabile con necessità di “sostegno intensivo” l’assunzione può essere fatta anche da un parente entro il terzo grado dell’assistito. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado dell’assistito.

Gli intermediari – Per fruire dei 10.000 ingressi, al di fuori del decreto flussi, il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) deve necessariamente rivolgersi a un’Agenzia per il Lavoro regolarmente iscritta all’albo informatico di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o a un’associazione datoriale firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore domestico (si tratta di: ASSINDATCOLF, Nuova Collaborazione, Adlc e Adld, ossia tutte le associazioni federate nella FIDALDO e da Domina.

Infatti, solo questi intermediari sono autorizzati a raccogliere e inviare agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, per conto dei datori di lavoro, le domande di nulla osta per i 10 mila lavoratori autorizzati ad entrare in Italia nell’ambito della sperimentazione prevista dal DL 145/2024.

La modulistica – Il modello di domanda da utilizzare sul Portale servizi ALI è denominato “A-BIS” ed è lo stesso previsto per le domande di assistenza familiare o socio-sanitaria presentate nell’ambito del decreto flussi. Solo le Agenzie per il lavoro o le predette associazioni datoriali visualizzeranno però, nell’ambito dei campi della domanda del modello A-BIS ( in particolare nel campo “settore produttivo” della sezione “contratto di soggiorno”), la voce relativa ai “grandi anziani/disabili” e nella sezione “datore di lavoro persona fisica/rappresentante legale” il campo relativo al grado di parentela della persona assistita rispetto al datore di lavoro. Chi entra nel Portale servizi ALI con il profilo di “utente privato” non riesce invece a visualizzare i suddetti settori relativi ai “grandi anziani/disabili”.

La procedura – La presentazione di tali domande si è aperta con il “click day” del 7 febbraio 2025, ma ci sono ancora ingressi disponibili e si possono continuare a presentare le domande nel corso di tutto il 2025.

È possibile, nell’ambito di tale procedura, presentare domanda per l’assunzione di un lavoratore addetto all’assistenza di un’ultra ottantenne autosufficiente o parzialmente autosufficiente (invalido al 60/70%). Infatti, secondo il d.lgs 29/2024, i grandi anziani sono semplicemente gli over 80 (e quindi, sia autosufficienti che non autosufficienti).

Invece, non è possibile, nell’ambito di tale procedura, presentare domanda per l’assunzione di un lavoratore addetto all’assistenza di una persona non autosufficiente ma con disabilità non certificata da legge 104. In questo caso la domanda potrà essere presentata solo nell’ambito delle quote ordinarie per lavoro domestico previste dal Decreto flussi.

Assistenza alla propria persona – La circolare interministeriale n. 9032 del 24/10/2024  ha ribadito che la dimostrazione del  requisito reddituale non è richiesta per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. Tali richieste potranno essere inoltrate anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell’assistito.  Sul punto non vi sono particolarità rispetto  ai requisiti richiesti per l’assunzione di un lavoratore domestico nell’ambito della quote ordinarie.

Disapplicato il silenzio-assenso – Per l’istruttoria di tali domande si applicano tutte le disposizioni previste dall’articolo 22 del D.lgs. n. 286/98 TUI, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro. Il nulla osta non verrà, pertanto, rilasciato automaticamente dopo 60 giorni dalla domanda, ma è necessario attendere le verifiche della Questura e dell’Ispettorato territoriale del Lavoro sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Durata – Le richieste di nulla osta al lavoro per l’assistenza ad un grande anziano o un disabile, possono essere sia per un lavoro a tempo determinato che indeterminato e al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata massima di due anni.

Limitazioni – Le nuove norme prevedono anche alcune limitazioni per i lavoratori che utilizzeranno tale canale di ingresso: in particolare nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, potranno esercitare esclusivamente l’attività lavorativa autorizzata e eventuali cambiamenti di datore di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dovrà essere richiesto allo sportello unico per l’immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti però di quote che dovrebbero essere fissate con i successivi decreti flussi.

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