Nuova Decontribuzione Sud: cosa cambia rispetto al passato

Gen 31, 2025 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, con la circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, ha fornito le istruzioni operative in merito all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese ex art. 1, commi da 406 a 412, della L. 207/2024 (L. di Bilancio 2025), confermando, sotto diversi aspetti, quanto già indicato per la previgente disciplina.

Si tratta, nella fattispecie, di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, riconosciuto alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato (rapporti di lavoro già instaurati o trasformati da tempo determinato in tempo indeterminato, alla data del 31.12.2024), nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (Decontribuzione Sud PMI), nelle seguenti misure:

– per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2024;

– per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2025;

– per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2026;

– per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2027;

– per l’anno 2029, in misura pari al 15% per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2028.

Rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile.

L’agevolazione spetta, nei limiti del de minimis (Regolamento UE 2023/2831 della Commissione del 13.12.2023 – non è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea) esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

Allo scopo, l’INPS precisa che, in caso di trasferimento del lavoratore titolare del rapporto a tempo indeterminato o in caso di cessione del medesimo contratto, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione nei confronti del datore di lavoro cessionario, purché quest’ultimo rispetti il requisito geografico di ubicazione della sede di lavoro.

Datori di lavoro interessati – Ai sensi dell’art. 1, c. 407, della L. di Bilancio 2025, rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17.6.2014 (entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, società di persone o associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica).

L’agevolazione non si applica, invece, ai seguenti datori di lavoro (sebbene equiparabili ai datori di lavoro privati):

 a) enti pubblici economici;

b) istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

c) enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

d) ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

e) aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;

f) ai consorzi di bonifica;

g) ai consorzi industriali;

h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici.

Così come previsto dalla previgente disciplina della Decontribuzione Sud (art. 27, D.L. 104/2020 e art. 1, c. 161 e ss., L. 178/2020), anche per l’attuale agevolazione, nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale ubicata in regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle citate regioni del Mezzogiorno, è necessario che la Struttura territorialmente competente dell’INPS, a seguito di specifica richiesta da parte dello stesso datore di lavoro interessato e dopo avere effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Somministrazione di lavoro – Riguardo all’applicabilità dell’esonero in argomento ai rapporti di somministrazione, anche in questo caso, l’INPS ha ribadito che la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione, a condizione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia di somministrazione sia stato instaurato entro il 31.12 dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.

Diversamente, qualora il lavoratore sia dipendente a tempo indeterminato di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in una regione del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una regione differente, il beneficio non può essere riconosciuto.

L’onere di non superare il massimale previsto in materia di aiuti de minimis è a carico, ovviamente, dell’utilizzatore.

Condizioni e principi generali – Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in argomento è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1, c. 1175, della L. 296/2006, nonché al rispetto degli obblighi di assunzione ex art. 3 della L. 68/1999.

Cumulo – L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

Ad esempio, essa è compatibile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne svantaggiate ex art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (incentivo all’assunzione di disabili ex art. 13 della L. 68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI ex art. 2, c. 10-bis, della L. 92/2012).

Viceversa, per espressa previsione di legge, l’esonero in argomento non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del D.L. 60/2024 (c.d. “Decreto Coesione” – L. 95/2024), ossia gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, bonus Giovani, bonus Donne e bonus ZES unica.

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