Ammortizzatori sociali: aliquote ridotte dal 2025

Gen 20, 2025 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, con la circolare n. 5 del 20 gennaio 2025, ricorda che dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non hanno presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno ventiquattro mesi, sono tenuti a versare al FIS il contributo dello 0,30%,  in luogo dello 0,50%, come previsto dalla Legge 234/2021.

Resta invece fermo allo 0,80% il contributo dovuto al FIS dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

L’istituto previdenziale interviene anche sul Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali dal DM 21/05/2024), ricordando che le aliquote di finanziamento sono: 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti, 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, da 5,1 a 15 dipendenti e 1% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre i 15 dipendenti.

In analogia a quanto visto sopra per il FIS, anche il contributo dello 0,5% dovuto al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali dai datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è scontato del 40%, attestandosi quindi allo 0,30%.

Dal 2025 fruiscono di una riduzione anche le aliquote del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti CIG.

Più precisamente, i datori di lavoro che hanno fruito all’interno di uno o più interventi di CIGO o CIGS concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile, non devono più versare il contributo addizionale del 9% ma del 6%.

Invece, i datori di lavoro che hanno fruito fino a 104 settimane di ammortizzatori sociali in un quinquennio mobile devono versare il contributo addizionale nella misura del 9%, in luogo di quella del 12%. Resta invece del 15% il contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro che hanno fruito della CIG per oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

La riduzione del contributo addizionale opera però solo in favore dei datori di lavoro che non hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno ventiquattro mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale. La verifica di tale condizione deve essere fatta sulla/e matricola/e contributiva/e, nonché su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale.

Inoltre, ai fini della verifica in argomento, deve essere preso in considerazione l’ultimo periodo di trattamento salariale fruito a titolo di CIGO e/o CIGS o CIGD, anche nel caso in cui, in relazione a tali trattamenti, il datore di lavoro non abbia versato il contributo addizionale per effetto di specifiche disposizioni di esonero.

In merito ai datori di lavoro che, oltre a essere destinatari della CIS, rientrano, per le causali ordinarie, anche nelle tutele del FIS, l’INPS precisa che la riduzione del contributo addizionale dovuto in relazione ai trattamenti di CIGS opera a condizione che i medesimi soggetti non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale a titolo di CIGS e/ o di Assegno di integrazione salariale (AIS).

Riguardo alla determinazione del contributo addizionale, l’INPS precisa che in presenza di una domanda di integrazione salariale CIGO, CIGS e/o CIGD, la procedura verifica, per tutte le unità produttive afferenti a ogni matricola contributiva che fa capo al soggetto datoriale identificato dal relativo codice fiscale, la presenza di giornate di trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS/AIS) fruite nei ventiquattro mesi che precedono il giorno di decorrenza del trattamento richiesto a titolo di CIGO, CIGS e/o AIS.

In presenza di giornate di integrazione salariale fruite nei 24 mesi precedenti la domanda di CIGO, CIGS e/o AIS anche per una sola unità produttiva riconducibile al medesimo datore di lavoro, il contributo addizionale è dovuto secondo le misure ordinarie. Invece, in assenza di tali giornate, la misura è quella ridotta.

In caso di periodi di trattamenti di integrazione salariale su cui insistono due aliquote differenti, la riduzione del contributo addizionale, ove spettante, viene applicata su ciascuna delle due aliquote (ad esempio, 6% e 9%).

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS o del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, al fine di beneficiare della riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50%, sono contrassegnati centralmente dal codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali – Decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024”.

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