Bilancio 2025: l'esonero per le lavoratrici con figli si riduce

Gen 16, 2025 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (S.O. 43/2024), la Legge n. 207 del 30.12.2024 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

Tra le principali novità in materia di agevolazioni ai dipendenti, in attesa di un decreto attuativo e delle necessarie istruzioni operative INPS, si segnala la decontribuzione in favore delle lavoratrici madri (commi 219 -220).

Il comma 219, in particolare, reca disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri, riconoscendo un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono, quindi, individuati i requisiti di concessione dell’esonero.

In particolare, le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Dalla formulazione dell’art. 1, c. 219, a differenza da quanto previsto dall’art. 1, c. 180, della L. 213/2023 (norma che, espressamente si rivolge solo alle lavoratrici a tempo indeterminato) l’esonero in commento dovrebbe spettare anche alle dipendenti a tempo determinato (che, al momento, non sono esplicitamente escluse).

La Legge di Bilancio 2025 prevede, inoltre, che il beneficio in esame non si applichi, per gli anni 2025 e 2026, in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell’esonero contributivo già disposto dall’art. 1, c. 180, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

All’uopo, si ricorda che la citata L. di Bilancio 2024, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ha previsto, in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (anche in questa fattispecie, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), un esonero totale (100%) della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto per le lavoratrici autonome dal c. 220 (si veda dopo). Con riferimento a quest’ultimo requisito, sarebbe da chiarire se il limite di reddito imponibile INPS sia riferibile all’anno corrente e, di conseguenza, se debba essere determinato in via presuntiva oppure no.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, saranno disciplinate le modalità attuative e, soprattutto, la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

Con modifica apportata dalla Camera, è stato introdotto il c. 220, che parametra il parziale esonero contributivo riconosciuto alle lavoratrici autonome, iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata, al valore del minimale di reddito previsto dall’art. 1, c. 3, della L. 233/1990 (fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito), valore che determina il quantum dei contributi dovuti.

L’agevolazione di cui al periodo precedente (c. 220 relativo alle lavoratrici autonome) è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

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