IRAP 2024: le novità per l’area paghe

Mar 28, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 68659/2024, ha approvato il modello di dichiarazione “Irap 2024”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche di trasmissione, che deve essere presentata nell’anno 2024 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive esercitate nelle regioni ed è disciplinata dal D.Lgs. 446/1997.

Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L’imposta è calcolata sulla produzione netta, ovvero dalla differenza tra ricavi e costi, ed è determinata con differenti criteri a seconda della tipologia dei soggetti e delle attività esercitate.

I dati relativi alla gestione dei lavoratori (retribuzioni, compensi, premi assicurativi, …) sono rilevanti ai fini IRAP, in quanto rappresentano un costo per l’azienda e, quindi, sono un dato utile alla determinazione della produzione netta.

Alcune componenti relative al costo del personale, infatti, sono deducibili dalla base di calcolo dell’imposta. In particolare:

sono deducibili, in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
sono deducibili, sempre con riferimento a lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato, le spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo;
è ammessa la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP, dal periodo d’imposta precedente il 20 agosto 2022, del costo del lavoro dei lavoratori a tempo indeterminato;
ai soggetti passivi (diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi istituzionali), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000, è riconosciuta una deduzione forfetaria in misura pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo di cinque.

Per i contribuenti che operano in più regioni, devono essere determinate le retribuzioni lorde prodotte in ciascuna regione. In tali casi, infatti, l’imponibile dell’IRAP deve essere suddiviso per regione in funzione delle rispettive retribuzioni lorde. 

Per quanto riguarda le deduzioni relative al costo del personale, si applicano sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.

Con riguardo alla dichiarazione 2024, facendo riferimento all’area paghe, le novità riguardano prevalentemente i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, nonché i lavoratori stagionali.

Collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo

La riforma dello sport, entrata definitivamente in vigore dal 1° luglio 2023, ha previsto che tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP (art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021).

Tale novità ha reso necessario l’aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2024.

In particolare, si prevede che i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro che non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, non devono più essere riportati nei seguenti righi:

IC43 – Costi, compensi e utili di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446 (Sez. IV – Variazioni in aumento), in cui sono riportati i componenti negativi indeducibili di cui all’art. 11, comma 1, lettera b).
IC60 – Retribuzioni, compensi ed altre somme (Sez. V – Società in regime forfetario), in cui è riportato l’ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente e quello dei compensi spettanti per i collaboratori coordinati e continuativi.
IE2 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir (Sez. I – Enti privati non commerciali – Attività non commerciale), in cui sono indicate le somme e le indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 TUIR.
IE20 – Costi, compensi e utili di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446 (Variazioni in aumento), in cui si riportano i componenti negativi indeducibili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP.
IE35 – Retribuzioni, compensi e altre somme (Sez. III Soggetti in regime forfetario), in cui si indicano l’ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, l’ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi e l’ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, compresi quelli a fronte dell’assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’articolo 67, comma 1, lett l) del Tuir.

Lavoratori stagionali

Le istruzioni sono state modificate con riferimento ai lavoratori stagionali. Continua ad essere riportata nel rigo IS7, colonna 2 – Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato – Lavoratori stagionali (di cui), la deduzione del costo del lavoro sostenuto dal datore, nella misura del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Diversamente, da questa dichiarazione, la deduzione integrale dei contributi assicurativi riferiti a tali lavoratori va indicata nel rigo IS1 – Contributi assicurativi (Sez. I – Deduzioni – art. 11 D.Lgs. n. 446/97).Termine di presentazione della dichiarazionePer il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, occorre inoltre ricordare che la dichiarazione è presentata entro le seguenti scadenze (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024):

Società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice, società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir)
entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Soggetti Ires e Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta NON coincidente con l’anno solare
entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

Soggetti Ires e Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

 

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