L’INL, con la nota n. 5944 dell’8 luglio 2025, ha fornito indicazioni operative agli uffici territoriali per uniformare le procedure relative ai provvedimenti di interdizione ante e post partum, strumenti fondamentali per la tutela della salute delle lavoratrici madri e dei loro figli.
La normativa, a partire dagli articoli 6, 7 e 17 del D.Lgs. 151/2001, prevede la possibilità di interdizione dal lavoro sia prima che dopo il parto nei casi in cui le mansioni o l’ambiente siano incompatibili con lo stato di gravidanza o di allattamento e non sia possibile assegnare la lavoratrice ad altre mansioni più sicure.
Il percorso inizia con la presentazione dell’istanza, che può essere effettuata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro, allegando documentazione essenziale come il certificato di gravidanza o la certificazione di nascita, oltre all’indicazione delle mansioni svolte. Se a richiedere l’interdizione è il datore di lavoro, questi deve motivare l’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, presentando anche lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi.
Nella successiva fase istruttoria, gli uffici territoriali verificano la documentazione e i presupposti di legge, accertando se vi siano rischi effettivi per la salute della madre e del bambino e se esista la possibilità di assegnazione ad altre mansioni, come previsto dalla normativa.
La valutazione del rischio implica, infine, l’esame concreto delle condizioni di lavoro e dell’ambiente, considerando fattori come il rumore, le vibrazioni, l’esposizione a sostanze chimiche o biologiche, la postura lavorativa e la movimentazione dei carichi. In molti casi, come quello del sollevamento di pesi oltre 3 kg o del lavoro in posizione eretta per più di metà dell’orario, la norma prevede l’interdizione senza necessità di valutazioni ulteriori.
Se non è possibile rimuovere i rischi o modificare l’orario di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere tempestivamente l’interdizione all’Ispettorato, che ha sette giorni per adottare il provvedimento dalla ricezione della documentazione completa. Un punto importante che la nota INL ribadisce è che l’astensione dal lavoro decorre dalla data del provvedimento e non dal momento di presentazione dell’istanza.
La nota approfondisce anche casi specifici, come quelli relativi al comparto scuola, dove l’interdizione è prevista per educatrici di asilo nido e insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria per i rischi connessi alla movimentazione di bambini, al contatto stretto e al rischio biologico. Viene chiarito che, durante le pause scolastiche estive, non sussistendo l’attività lavorativa, non si giustifica l’interdizione.
Infine, l’INL affronta il tema dello spostamento ad altre mansioni, chiarendo che deve essere valutato in modo realistico: se il cambio di mansione comporta un onere inutile per la lavoratrice e un danno all’organizzazione aziendale, può non essere richiesto. In ogni caso, la valutazione spetta in via esclusiva al datore di lavoro, ma l’Ispettorato può intervenire in casi eccezionali per verificare la correttezza delle dichiarazioni.