Sulla G.U. n. 95/2025 è stata pubblicata la Legge 7 aprile 2025 n.56 che abroga la tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n.2657 che riporta le occupazioni, che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
L’abrogazione impatta sul lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13 e ss. Del Dlgs 81/2015, secondo cui è tale il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Su tale disposizione normativa era intervenuto il Ministero del lavoro con la risposta all’interpello n. 10 del 21 marzo 2016, precisando che per il decreto ministeriale si poteva ancora far riferimento al DM 23 ottobre 2004 (emanato in forza della previgente normativa) ai sensi del quale è ammessa la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923 n. 2657.
Poiché la Legge 56/2025 ha abrogato tale tabella, viene a crearsi un vuoto che dovrà essere colmato con un intervento ministeriale. In ogni caso, nelle more, si ritiene comunque ammissibile continuare a far riferimento alle fattispecie individuate dalla tabella abrogata.