Voce di tariffa 0722: indicazioni operative sull'attività d'ufficio

Giu 25, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INAIL, con la circolare n. 38 del 24 giugno 2025, interviene sulla voce di tariffa 0722, precisando che, a seguito della nuova declaratoria delle Tariffe dei premi 2019, la stessa adesso non si riferisce più solo al personale che fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio, ma più in generale alle attività d’ufficio, intendendosi per tali tutte quelle attività svolte normalmente in ambito amministrativo con uso diretto di computer e altre macchine elettriche da ufficio presso imprese, enti e studi professionali che assicurano la corretta gestione amministrativa e contabile, i rapporti con la clientela, l’amministrazione del personale, nonché il personale tecnico degli uffici (per esempio, i progettisti) e simili.

Secondo l’INAIL, sono da riferire alla 0722, per esempio, la gestione degli ordini dei clienti, l’emissione di fatture, bolle di carico e scarico, documenti di trasporto, l’emissione di atti relativi a investimenti, contratti e pagamenti dei fornitori di beni e servizi, la gestione e selezione del personale, i servizi di assistenza alla clientela a distanza tramite internet, pc, telefono.

L’elenco delle attività riferibili alla voce 0722 non può essere tassativo ed esaustivo in quanto una determinata lavorazione, seppure svolta con l’uso esclusivo di computer e macchine da ufficio, può essere parte integrante della lavorazione principale esercitata dal soggetto assicurante e seguirne di conseguenza il riferimento classificativo.

Per esempio, per gli alberghi o analoghe strutture turistiche è stato chiarito che le attività di reception (ricevimento clienti, portineria, guardiania) sono riferibili alla voce 0221 della gestione Terziario Alberghi, pensioni, residence e motel, Bed & Breakfast, affittacamere, pensioni e strutture ricettive in genere. Villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, villaggi-albergo e simili. Campeggi ed aree attrezzate per camper. Compresi gli eventuali servizi annessi di ristorazione, sportivi, di animazione e balneazione.

Ciò in quanto le attività di reception sono parte integrante del ciclo di lavorazione che ricomprende tutte le operazioni necessarie affinché l’attività alberghiera sia realizzata.

A diverse conclusioni si giunge per la classificazione dell’attività amministrativa di gestione dei rapporti con la clientela da parte di dipendenti di studi professionali, compresi gli studi medici.

In particolare, per gli studi medici, l’attività di prenotazione e registrazione del cliente, stampa dei referti, ricette o altri documenti e archiviazione dei dati, svolta con l’uso esclusivo di macchine da ufficio, non può essere considerata un’operazione necessaria per l’erogazione di prestazioni sanitarie.

In tal caso, infatti, l’attività di segreteria è riferibile alla voce 0722, mentre la voce 0311 della gestione terziario è applicabile al personale dipendente che assiste il medico o il professionista sanitario, quale può essere l’assistente di studio odontoiatrico, l’infermiere generico, il tecnico veterinario che, in possesso di specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche, esegue operazioni di carattere sanitario, necessarie della lavorazione principale.

Sono chiaramente escluse dall’ambito di applicazione della voce 0722, come da ultimo precisato nelle istruzioni tecniche delle Tariffe 201915, le attività lavorative svolte nell’ambito di specifici settori produttivi (chimici, siderurgici, ecc.), con l’utilizzo del videoterminale, attività che devono essere classificate al corrispondente settore tariffario.

Ne sono esempi il controllo, il monitoraggio e la gestione di macchine, impianti e processi produttivi che avviene attraverso l’interfaccia di un videoterminale (per esempio la gestione e il controllo di impianti in remoto, gestione di attrezzature o impianti, di magazzini automatici).

L’INAIL precisa anche che le attività riconducibili alla voce 0722 delle tariffe 2019 godono di autonomia classificativa, indipendentemente dalla loro complementarità o sussidiarietà rispetto alla lavorazione principale.

Tale principio costituisce un’eccezione al criterio di classificazione delle lavorazioni. L’esigenza di introdurre un’espressa deroga al criterio generale della classificazione delle lavorazioni nasce dalla valutazione che le attività in argomento sarebbero nella maggior parte dei casi attratte, ai fini della classificazione, nella voce di tariffa corrispondente alla lavorazione principale, trattandosi di attività che costituiscono un complemento della stessa o che sono comunque collegate, seppur in modo indiretto, al ciclo produttivo od operativo dell’azienda.

In assenza di tale principio, l’ambito di applicazione della voce 0722 sarebbe circoscritto alle sole realtà in cui l’attività d’ufficio costituisce la lavorazione principale del soggetto assicurante, quali banche, uffici postali e uffici di servizi in genere.

L’autonomia classificativa si applica anche alla voce 0723 delle Tariffe del 2019 (attività di cui alla voce 0722 svolte in cantieri, opifici e simili).

Infine, conclude l’INAIL, ricadono nella voce 0722: le attività dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari che nell’esercizio delle proprie funzioni utilizzano abitualmente videoterminali e macchine elettroniche di ufficio, le attività di carattere amministrativo-gestionale rese, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva , anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e le attività dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

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