La legge 79/2025, di conversione del DL 45/2025, interviene sull’imponibilità delle borse di studio erogate agli studenti, in particolare con due disposizioni: l’art. 1-bis, c. 4 e l’art. 10, c. 1-bis.
La prima norma modifica l’art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sopprimendo le parole “nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea” dalla disposizione a cui si applicano l’art. 6, cc. 6 e 7 della Legge 398/1989.
Il predetto art. 6, c. 6, in particolare, prevede che alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 della L. 476/1984.
Quest’ultima, a sua volta, prevede che sono esenti dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l’assistenza scolastica nell’ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Ne deriva che, dal 7 giugno 2025, le borse di studio erogate dalle università per l’attività di ricerca diventano imponibili ai fini Irpef e Irap per gli enti eroganti. L’esenzione invece rimane per tutte le altre borse di studio.
Mancando una norma transitoria, resta il dubbio se l’esenzione continui a valere per le borse di studio erogate dalle università per l’attività di ricerca assegnate prima dell’entrata in vigore della modifica.
Invece, l’art. 10, c. 1-bis della Legge 79/2025 inserisce il comma 9-bis all’art. 4 della L. 99/2022 sugli ITS Academy, prevedendo, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, che sono esenti da IRPEF le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy.
L’esenzione trova applicazione anche per le borse di studio erogate per stage aziendali e tirocini formativi, anche svolti all’estero, di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), della predetta legge.