L’anticipo del TFR in busta paga ogni mese è una modalità di anticipazine illegittima e contraria allo spirito del TFR, anche se concordata direttamente col lavoratore. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 13525 del 20 maggio 2025 con la quale i giudici hanno escluso che le condizioni di maggior favore che il patto individuale nel contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del TFR ai sensi dell’art.2120, ultimo comma del cod. civ. , possano concretarsi in una anticipazione mensile del medesimo non sostenuta da alcuna specifica causale.
Infatti, ricorda la Corte, lo schema legale dell’anticipazione del TFR, come sarebbe in caso di pagamento mensile, è improntato su alcuni presupposti: a) necessità di causali tipiche per l’anticipazione; b) regola dell’una tantum, per cui l’anticipazione è possibile una sola volta; c) importo massimo di anticipazione (70%); d) tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore; e) tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno; 4% del totale dei dipendenti). In pratica, l’anticipazione del TFR realizzata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene a snaturare la funzione dell’anticipazione come prevista dalla norma, pur nella possibilità ammessa che l’accordo individuale possa allargare i casi di anticipazione indicati dal codice civile. Nel caso specifico invece, l’accordo finiva per eliminare la funzione del TFR, quale accantonamento nel tempo per consentire al lavoratore, a fine rapporto, di avere un supporto economico di un certo rilievo. Inoltre, il pagamento di quanto accantonamento con cadenza mensile si trasforma in una integrazione della retribuzione finendo per essere esso stesso retribuzione e come tale soggetto a imposte ordinarie e a contributi.
La Cassazione non risolve il problema concreto della sorte delle quote di TFR già anticipate mensilmente, aspetto quest’ultimo che dovrà essere deciso dalla Corte di appello di rinvio sulla base dei principi espressi dalla Cassazione stessa. Sotto quest’ultimo punto di vista, ricordiamo la recente nota dell’Ispettorato del lavoro (del 3 aprile 2025) in base alla quale il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro, in casi analoghi, di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate, in forza dell’applicazione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.