Bonus giovani: da luglio richiesto sempre l’incremento occupazionale

Giu 18, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha informato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani ex art. 22 del D.L. 60/2024, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.

Nello specifico, all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il Ministero del Lavoro ha precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al c. 1 dell’art. 22 del decreto Coesione (massimale mensile pari a € 500), per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

Conseguentemente, tale condizione di ammissibilità viene richiesta, analogamente a quanto già previsto per la legittima fruizione dell’esonero “Donne” di cui all’art. 23 del decreto Coesione per l’esonero “Giovani” di cui al c. 3 dell’art. 22 del medesimo decreto, anche per l’esonero “Giovani” di cui al c. 1 dell’art. 22 in argomento.

Pertanto, in aderenza a tale indicazione, l’INPS ha comunicato che è necessario un aggiornamento delle procedure attuative e del modulo di domanda con particolare riferimento alle indicazioni fornite con la circolare 90/2025 in relazione all’esonero di cui al c. 1 dell’art. 22 del decreto Coesione.

Tanto rappresentato, il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” in commento è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.

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