Bonus giovani: dal 16 maggio le domande

Mag 13, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 22 del D.L. 60/2024 (L. 95/2024), noto come “Bonus Giovani”. La misura è rivolta a tutti i datori di lavoro privati, senza distinzione settoriale, inclusi quelli agricoli, con esclusione della pubblica amministrazione.

Destinatari

Per poter usufruire dell’incentivo, il datore di lavoro deve assumere (o trasformare un contratto a termine in uno a tempo indeterminato) un giovane che soddisfi due condizioni fondamentali: età inferiore a 35 anni e assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Non rilevano eventuali rapporti di apprendistato non proseguiti, né contratti domestici o intermittenti.

Il bonus si applica sia ai contratti full-time che part-time, è valido anche per i lavoratori assunti da cooperative di lavoro o tramite agenzie di somministrazione (a patto che il contratto sia a tempo indeterminato).

Sono invece esclusi:

·       i dirigenti;

·       il personale domestico;

·       i lavoratori assunti con contratto intermittente, anche se a tempo indeterminato.

La misura

Il beneficio consiste in un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un tetto mensile di:

·       500 euro, valido su tutto il territorio nazionale;

·       650 euro, per assunzioni in sedi ubicate nelle regioni del Mezzogiorno comprese nella Zona Economica Speciale unica (ZES): Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e deve essere riproporzionato in caso di rapporti part-time o di durata inferiore al mese. I premi INAIL e alcune contribuzioni minori (indicate espressamente nella circolare 90/2025) non rientrano nel beneficio.

Condizioni

Per poter beneficiare dell’agevolazione, il datore deve essere in regola con il DURC, non deve aver licenziato lavoratori con mansioni analoghe nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti, né licenziarli nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata. In caso contrario, l’incentivo può essere revocato.

Inoltre, il lavoratore non deve aver già avuto un contratto a tempo indeterminato, nemmeno se risolto in prova o per dimissioni. In caso di riassunzione dello stesso lavoratore da parte di un altro datore, l’incentivo può comunque essere fruito per il periodo residuo.

La misura è finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito del programma “Giovani, donne e lavoro 2021–2027”. I fondi sono limitati, pertanto l’INPS procederà al monitoraggio delle richieste. Raggiunti i limiti di spesa, non verranno accolte ulteriori domande.

La Zona ZES

Per le assunzioni nelle regioni della ZES (si veda in premessa), l’incentivo raggiunge i 650 euro mensili. Tuttavia, trattandosi di un aiuto di Stato selettivo, è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea (ottenuta il 31 gennaio 2025).

Inoltre, in questo caso si applicano ulteriori condizioni:

·       il beneficio non può superare il 50% dei costi salariali complessivi;

·       deve generarsi un incremento occupazionale netto, calcolato su base annua (in Unità di Lavoro Annuo – ULA);

·       non devono esserci situazioni di difficoltà economico-finanziaria per l’impresa (es. procedure concorsuali o violazioni degli obblighi di rimborso di precedenti aiuti).

Procedura

L’applicazione dell’incentivo richiede una attenta gestione procedurale. In particolare:

·       Per l’incentivo ZES, la domanda va inviata all’INPS prima dell’assunzione o trasformazione. Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025;

·       Per tutti i casi, è necessario verificare lo storico del lavoratore (utilizzando l’utility INPS) e controllare che non vi siano licenziamenti pregressi nella stessa unità produttiva;

·       In sede di flusso UniEmens, i dati vanno esposti correttamente nelle sezioni dedicate secondo le istruzioni contenute nella circolare 90/2025;

·       Se il rapporto termina anticipatamente, occorre valutare l’eventuale residuo del beneficio in caso di riassunzione entro il 31 dicembre 2025.

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