ADI: compatibilità con il reddito di lavoro dipendente

Nov 4, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS, con il messaggio n. 3624 del  31 ottobre 2024, ha precisato che, se durante la percezione dell’Assegno di inclusione, uno dei componenti il nucleo familiare avvia un’attività di lavoro dipendente, il maggiore reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Invece, la parte di reddito di lavoro dipendente eccedente tale soglia, concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione della condizione occupazionale e fino a quando il maggiore reddito percepito in corso di fruizione dell’Adi non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’Istituto previdenziale coglie l’occasione per ricordare che l’avvio di un rapporto di lavoro subordinato deve essere comunicato all’INPS, con il modello ADI-Com Esteso, entro trenta giorni dalla data di avvio del medesimo rapporto.

Infatti, se decorrono i citati trenta giorni dall’avvio dell’attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo, e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

La comunicazione deve essere resa, in corso di fruizione della prestazione, anche in caso di percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, a eccezione dei tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).

Infine ricorda l’INPS, la comunicazione determina la verifica del mantenimento del diritto al beneficio e l’eventuale riduzione dell’importo mensile, ove necessario. La sospensione non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate, non erogate in attesa della presentazione del modello.

Se entro tre mesi dall’avvio dell’attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il lavoro, il componente che ha avviato l’attività o i percorsi non ha provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso”, la prestazione, salvo diversa indicazione, viene posta centralmente in decadenza.

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