Altre FAQ sul rapporto parità uomo donna 2024

Lug 4, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha integrato nelle giornate del 3 e 4 luglio, le FAQ sul rapporto biennale parità uomo donna, tenuto conto anche del differimento del termine di presentazione dal 15 luglio al 20 settembre p.v.

La FAQ più recente precisa che in merito all’esposizione dei fringe benefit o trasferte (Tabella 2.8), devono essere indicati solo i valori imponibili (ovvero quelli che concorrono alla formazione di imponibile contributivo e fiscale). Di conseguenza le somme corrisposte al di sotto delle soglie di esenzione, non devono essere considerate in alcun campo (nè nel “Monte Retributivo Lordo Annuo”, né nel “di cui componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro”).

Invece, nella Tabella 2.4, se un lavoratore, nel corso dell’anno 2023, ha fatto più trasferimenti tra unità produttive o dipendenze deve essere indicato un solo trasferimento, perché va conteggiata la persona trasferita e non il numero di trasferimenti subiti.

Riguardo ai soggetti tenuti alla redazione del rapporto, viene precisato che le aziende pubbliche e private che al 31/12 del secondo anno del biennio occupavano oltre cinquanta dipendenti. Se alla data del 31/12 del secondo anno del biennio l’azienda impiegava oltre 50 dipendenti è tenuta all’adempimento, indipendentemente dalla circostanza che prima o subito dopo quella data il personale impiegato risultasse inferiore alla soglia dei 50 dipendenti.

Al Ministero del lavoro è stato poi chiesto se sia possibile utilizzare canali diversi dall’applicativo on line per l’invio del rapporto. La FAQ ha risposto negativamente. Può essere utilizzato solo il sistema telematico messo a disposizione nel quale è disponibile anche la guida alla compilazione.

Nella Tabella 2.3, si devono indicare i lavoratori in somministrazione al 31/12 del secondo anno del biennio e non quelli occupati nell’anno 2023 e i lavoratori con accordi di lavoro agile di cui alla legge 81/2017 (art. 18 e ss.) attivi al 31/12/2023 (a prescindere dal fatto che in tale data abbiano prestato lavoro in modalità agile). 

In caso di fusione o incorporazione di due o più aziende, l’obbligo di compilazione ricade in capo all’azienda risultante dalla fusione o incorporazione, che al 31.12.2023 abbia più di 50 dipendenti.

Detta società presenterà un unico rapporto ed indicherà nel campo note della Sezione 1 l’evento che ha determinato l’estinzione della preesistente società (riportandone i dati identificativi: ragione sociale e partita IVA o codice fiscale).

I lavoratori intermittenti devono essere computati per “teste”, indipendentemente dall’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco dell’anno di riferimento ai fini della determinazione dei 50 dipendenti (limite che obbliga il datore di lavoro alla redazione del rapporto biennale).

Nelle tabelle 2.7 e 2.8 il monte retributivo annuo lordo va riferito ai dipendenti in forza al 31/12/2022 nella tabella 2.7 e a quelli in forza al 31/12/2023 nella tabella 2.8.

In caso di fusione/incorporazione avvenuta nel corso del secondo anno del biennio (2023), i dipendenti acquisiti vanno considerati come nuove assunzioni ma nel campo note della Sezione 1 deve essere riportato l’evento che ha determinato l’estinzione della preesistente azienda (riportandone i dati identificativi: ragione sociale e partita IVA o codice fiscale).

Nella tabella 2.1 e 2.2 gli apprendisti devono essere inclusi tra gli operai o tra gli impiegati a seconda del livello di inquadramento.

Sempre in merito alle Tabelle 2.1 e 2.2 viene precisato che nelle assunzioni non vanno indicati i tirocinanti poiché il tirocinio non è un rapporto di lavoro dipendente.

Sia le trasferte che i rimborsi kilometrici vanno indicati all’interno del monte retributivo annuo lordo sia nella tabella 2.7 che nella tabella 2.8, se concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale del dipendente. In questo caso, all’interno della tabella 2.8 il relativo importo va conteggiato sia all’interno della colonna “MONTE RETRIBUTIVO ANNUO LORDO”, sia in modalità distinta nella colonna “di cui COMPONENTI ACCESSORI DEL SALARIO…”. Anche all’interno della tabella 2.8.1 detto importo dovrà essere inserito, valorizzando la riga “ALTRO”.

Nella tabella 2.3, la riga “ORE LAVORATE” e la successiva “di cui ore di straordinario” è riferita alla totalità dei lavoratori dell’azienda dichiarati in forza al 31/12/2023. Rispetto a tali lavoratori devono essere indicate tutte le ore lavorate nel corso dell’anno.

I lavoratori somministrati non sono, invece, calcolati all’interno del numero complessivo dei dipendenti dell’azienda; quindi, nella riga “ORE LAVORATE” e nella successiva “di cui ore di straordinario” non vanno incluse le ore dagli stessi lavorate.

Nelle tabelle 2.7-2.8 del rapporto biennale 2022/2023, i disabili e le categorie protette vanno inclusi nel totale delle singole categorie e poi estrapolati (nel loro complesso) nella riga finale (denominata “di cui DISABILE e CAT. PROT.”)

Il Ministero del lavoro conferma che nella Tabella 2.3, se un lavoratore ha diversi eventi della stessa tipologia nel medesimo anno (es. più malattie figlio: un evento a gennaio, uno a marzo e uno a ottobre), l’evento dev’essere conteggiato un’unica volta.

Come chiarito nelle Linee Guida, nella tabella 2.3 occorre ragionare per lavoratori (e non per istituti fruiti).

Quindi, ad esempio, nella riga DIPENDENTI in stato di gravidanza o in congedo a qualunque titolo (es. aspettativa) dovrà essere inserito il numero 1 (in quanto un unico dipendente ha fruito di più tipologie di congedi). Nelle successive righe (dedicate esclusivamente a specifiche tipologie di congedo – maternità/paternità e parentale) dovrà inserire nuovamente il numero 1 in ciascuna, laddove il dipendente abbia utilizzato sia il congedo di paternità che il parentale. Il sistema, infatti, non procede alla somma dei 2 valori (che costituiscono un “di cui” del complessivo riportato nella riga superiore): verifica, però, che ciascuno dei 2 valori inseriti risulti inferiore o al massimo uguale a quello complessivo.

Nella tabella 2.3 “dipendenti in stato di gravidanza o in congedo a qualunque titolo (es. aspettativa)” vanno considerati anche i dipendenti con le seguenti tipologie di assenze nel 2023: Aspettativa non retribuita, Aspettativa per motivi sindacali/funzione pubblica/seggi elettorali, Riposi/permessi/congedi L. 104/1992 spettanti a dipendenti disabili, Permessi/congedo straordinario L. 104/1992 spettanti per familiari disabili (diversi dai figli) del lavoratore, Congedo matrimoniale e Congedo donne vittime di violenza. Mentre non devono essere indicati i lavoratori assenti per Infortunio, in quanto non si tratta di congedo.

Una FAQ conferma che nella Tabella 2.3. per le aziende agricole soggette all’obbligo del rapporto biennale, vanno considerati tra i dipendenti in CIG anche gli operai agricoli assenti per CISOA (Cassa integrazione salariale operai agricoli).

Il Ministero del lavoro risponde positivamente anche in relazione alla compilazione della tabella 2.3 e più precisamente al campo “dipendenti in CIG”, nel quale vanno indicati i lavoratori interessati dai seguenti eventi: Cigo, Cigs, Cisoa, Fondi di solidarietà (Fis, Fsba, ecc…).

 

Infine, sempre nella Tabella 2.3 “Dipendenti in CIG”, vanno considerati tutti i dipendenti in forza al 31/12/2023 che abbiano fruito nel corso del 2023 di almeno un giorno di CIG.

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