L’INL, con la nota n. 1180/2025, ha chiarito che è ancora possibile stipulare contratti di lavoro intermittente, a prescindere dall’età del lavoratore, per le attività elencate nella tabella allegata all’abrogato R.D. n. 2657/1923.
L’abrogazione del decreto da parte della L. n. 56/2025 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente. Si deve infatti considerare che il D.M. 23 ottobre 2004, pienamente vigente, ammette la stipulazione del lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. Secondo l’INL, il rinvio è da considerarsi quale meramente materiale e, quindi, ancora valido. In proposito, viene richiamata la circolare ministeriale n. 34/2010, che aveva fornito analoga soluzione.
Pertanto, rimane fermo che il contratto di lavoro intermittente, anche a seguito delle ultime modifiche legislative, può essere stipulato se ricorrono, alternativamente, i seguenti presupposti:
- è stipulato in presenza del requisito anagrafico (soggetti con meno di 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni);
- a prescindere dall’età del lavoratore, è stipulato secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
- sempre a prescindere dall’età del lavoratore (e in assenza di attività individuate dal contratto collettivo), è stipulato con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata all’abrogato R.D. n. 2657/1923 (in attesa che venga adottato un nuovo decreto ministeriale).