Sulla G.U. n. 149/2025, è stato pubblicato il D.L. 30 giugno 2025, n. 95 recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (cd decreto omnibus).
Di particolare interesse per il mondo del lavoro è l’articolo 6, rubricato “Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli”.
La norma proroga di un anno, dal 2025 al 2026, l’entrata in vigore dell’esonero per le lavoratrici madri introdotto dalla legge di bilancio 2025.
A fronte del rinvio, è prevista, per il 2025, l’erogazione di una somma alle lavoratrici madri con almeno due figli. Destinatarie del beneficio sono sia le lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, sia le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata.
Nel dettaglio, alle madri con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
Per quanto riguarda invece le madri lavoratrici con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, il medesimo importo è riconosciuto solo ove siano titolari di reddito non derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, ove siano titolari di reddito derivante da lavoro a tempo indeterminato, le lavoratrici madri possono già beneficiare dello specifico esonero introdotto dalla legge di bilancio 2024 e, quindi, sono escluse dalla percezione del nuovo importo.
Le mensilità spettanti alle lavoratrici beneficiarie, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.
Le somme riconosciute dalle nuove disposizioni non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.