Sulla G.U. n. 138/2025 è stato pubblicato il Decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84 che modifica, tra l’altro, l’art. 51, c. 5, quinto periodo del TUIR precisando che il rimborso delle spese con sistemi di pagamento tracciabili per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, in caso di trasferte o missioni, ai fini della non concorrenza a formare reddito di lavoro dipendente, riguarda solo quelle sostenute nel territorio dello Stato.
Questa modifica opera a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 18 giugno 2025, ossia la data di entrata in vigore del DL 84/2025.
Il provvedimento interviene anche sul reddito di lavoro autonomo, di cui all’art. 54 del TUIR.
Più precisamente, in deroga alla norma che prevede la non concorrenza a formare reddito imponibile dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, viene stabilito che tale rimborso deve avvenire con strumenti tracciabili se riguarda spese, sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.
Il DL 84/2025 modifica anche l’art. 54-ter sulla deducibilità delle spese dal reddito di lavoro autonomo. In particolare, anche a tal fine viene richiesta la tracciabilità delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.
Viene modificato anche l’art.54-septies, comma 2 del TUIR relativo alla deducibilità delle spese di rappresentanza nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Si prevede che tale deducibilità possa essere effettuata se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
La tracciabilità è richiesta anche per la deducibilità delle spese sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché le medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi.
Altra modifica, sempre dello stesso tenore, riguarda l’art. 109 del TUIR sul reddito d’impresa.
In particolare, la deducibilità dal reddito d’impresa è ammessa, per le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, solo se i pagamenti avvengono con strumenti tracciabili.
Medesimo discorso vale se le citate spese sono sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese.
Tutte le modifiche sopra riportate, relative a lavoro autonomo, spese di rappresentanza e reddito d’impresa trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 18 giugno 2025.