L’INPS, con la circolare n. 96 del 26 maggio 2025, in merito alle modalità di rimborso ai datori di lavoro delle retribuzioni corrisposte ai donatori sangue, tramite conguaglio con i contributi o altre somme dovute all’istituto previdenziale, ha precisato che se il permesso IDS (assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure) è abbinato ad un permesso non retribuito nella medesima giornata e tale giornata si colloca in una settimana con valorizzazione 1 per altro evento, o costituisce l’unica giornata componente la settimana, nel flusso Uniemens, la valorizzazione dell’elemento “TipoCopertura” di “Settimana” deve essere 1.
L’intervento dell’INPS riguarda l’art. 1 della L. 584/1967 che riconosce al lavoratore dipendente, che cede il proprio sangue gratuitamente, il diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione.
Il successivo art. 2 della medesima Legge dispone che il datore di lavoro, che corrisponde direttamente la retribuzione al lavoratore, ha facoltà di chiedere il rimborso della somma anticipata all’Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell’indennità economica di malattia per durata e ammontare.
La Legge del 1967 ha trovato attuazione con il DM 8 aprile 1968 che disciplina le modalità e i termini entro i quali il datore di lavoro può ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta per la giornata di riposo fruita dal donatore di sangue.
La Legge 663/1979 ha posto a carico dell’INPS l’onere di provvedere al citato rimborso. Le istruzioni operative, invece, sono state diffuse dall’INPS con la circolare 25/1981.
La Legge 219/2005 ha poi garantito la retribuzione anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. L’attuazione è avvenuta ad opera del Decreto interministeriale 18 novembre 2015, mentre l’operatività è stata disposta dalla circolare n. 29 del 7 febbraio 2017.
Riguardo alle modalità di compilazione del flusso Uniemens, l’INPS precisa che il datore di lavoro deve valorizzare l’assenza utilizzando il codice evento “DON”, avente il significato di “assenza per donazione di sangue”, o il codice evento “IDS”, avente il significato di “assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue e relative procedure”, a seconda dell’ipotesi che ricorre.
Devono altresì essere valorizzati gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.
In particolare, la settimana in cui si colloca l’evento “DON” o l’evento orario “IDS” deve essere valorizzata con <Tipocopertura> “1” o “2” a seconda della fattispecie e della eventuale compresenza nella settimana in cui ricorre l’evento di giornate ordinariamente retribuite.
Come ricordato all’inizio, se il permesso “IDS” è abbinato a un permesso non retribuito nella medesima giornata e tale giornata si colloca in una settimana con valorizzazione “1” per altro evento, o costituisce l’unica giornata componente la settimana, la valorizzazione dell’elemento <TipoCopertura> di <Settimana> deve essere “1”.
L’elemento <DiffAccredito> deve contenere la “retribuzione persa” nel mese riferita alle giornate “DON” e alle ore “IDS” fruite.
In merito alle operazioni di conguaglio fino al periodo di competenza giugno 2025 i datori di lavoro devono valorizzare nell’elemento <MalACredAltre>/<CausaleRecMal> i seguenti codici causale:
- “S110”, avente il significato di “Indennità Donatori di sangue”;
- “S111”, avente il significato di “Conguaglio differenze per donatori di sangue”;
- “S114”, avente il significato di “Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue. Circ. n. 29/2017”.
Dal periodo di competenza luglio 2025, devono essere utilizzati esclusivamente i codici conguaglio di nuova istituzione sotto riportati presenti nella sezione <InfoAggCausaliContrib>.
Più precisamente, nell’elemento <CodiceCausale> devono essere inseriti i seguenti codici:
- Codice “S127”, avente il significato di “Indennità Donatori di sangue” (codice evento “DON”);
- Codice “S129”, avente il significato di “Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla donazione sangue. Circ. n. 29/2017” (codice evento “IDS” usufruito su base oraria);
- Codice “S211”, avente il significato di “Differenze donatori di sangue. (codice evento “DON”).
Infine, l’INPS ricorda che per le giornate/ore in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per effettuare la donazione di sangue e il datore di lavoro richiede il rimborso o il conguaglio della retribuzione corrisposta, viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa, in relazione ai periodi in cui si colloca l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica alla quale il lavoratore dipendente è iscritto.
Infatti, sottolinea l’INPS, la retribuzione corrisposta per la giornata di riposo o le ore in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per effettuare la donazione ha natura indennitaria e, pertanto, non è assoggettabile a contribuzione obbligatoria. Le retribuzioni corrisposte ai donatori di sangue devono essere assoggettate a contribuzione obbligatoria solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non si avvalga della facoltà di chiederne il rimborso.