L’INPS, con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, ha pubblicato le istruzioni con cui vengono recepite, per i lavoratori dipendenti del settore privato, le novità in materia di congedo parentale introdotte dalla legge di bilancio 2025.
Ricordiamo che tale norma ha disposto:
- l’elevazione dell’indennità dal 60% all’80% per l’ulteriore mese (il secondo) di congedo parentale introdotto dalla legge di bilancio 2024;
- l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% per un ulteriore mese (il terzo) di congedo parentale, fruito entro il sesto anno di vita, introdotto dalla legge di bilancio 2025 e spettante al sussistere delle condizioni che esamineremo nel proseguo.
In entrambi i casi, l’elevazione riguarda solo i lavoratori dipendenti. Se, nella coppia genitoriale, uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro appartiene a una diversa categoria lavorativa, l’indennità maggiorata spetta solo al dipendente.
Il punto sul congedo parentale
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte in materia di congedo parentale, modificandone la disciplina sia con riferimento alla durata massima dell’astensione, sia con riferimento alla misura dell’indennizzo.
Quanto a questo secondo aspetto, si deve segnalare che la misura dell’indennità applicabile cambia in ragione del momento in cui è avvenuto il rientro di uno dei genitori dal congedo obbligatorio (di maternità o di paternità) o, ove non sia stato fruito (ad esempio perché, al momento della nascita, nessuno dei due genitori era lavoratore dipendente), dalla data in cui è avvenuto il parto.
Il seguente schema riepiloga la misura dell’indennizzo applicabile in base al momento in cui si collocano i predetti presupposti.
Resta inteso che nel caso di adozione o affidamento, l’indennizzo più elevato spetta entro sei anni dall’ingresso in famiglia e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
I codici Uniemens
Per identificare i periodi di congedo parentale indennizzati all’80%, dal 1° gennaio 2025 devono essere utilizzati nella denuncia Uniemens i codici eventi PG4 (in caso di fruizione oraria) e PG5 (in caso di fruizione giornaliera).
I codici PG4 e PG5 devono essere utilizzati anche in caso di fruizione, sempre da gennaio 2025, di periodi di congedo (anche residui) indennizzati all’80% e riferiti ai codici PG0, PG1, PG2 e PG3, riconducibili alle elevazioni dell’indennità disposte dalle precedenti leggi di bilancio (sempre, chiaramente, nei limiti di durata da queste ultime previsto e rivelabile dal precedente schema). I precedenti codici sono quindi sostituiti e possono essere utilizzati solo per le denunce precedenti la competenza di gennaio 2025.
Analoghe considerazioni valgono per i codici conguaglio. Infatti, a tal fine i datori devono valorizzare nella denuncia indivuduale, nell’elemento InfoAggcausaliContrib il codice causale L331, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80% della retribuzione per tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino Art 1 co 217 L.207/04”. I codici evento PG4 e PG5, legati al codice conguaglio L331, possono quindi essere utilizzati a partire dal mese di competenza di gennaio 2025. Per i datori che utilizzano il calendario differito, l’obbligo delle nuove codifiche decorre dagli Uniemens di competenza febbraio 2025 (cedolini di febbraio 2025 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2025).
Per la ListaPosPA, sempre da gennaio 2025, devono essere esposti i codici Tipo Servizio 3Z (corrispondente al PG4) e 4A (corrispondente al PG5), che sostituiscono i precedenti codici 3T, 3U, 3W e 3X. Devono essere corrette eventuali denunce presentste da gennaio com i precedenti codici, utilizzando l’elemento V1, Causale 5 e l’elemento v1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8.
Gli eventi collocati nei primi mesi del 2025
La circolare in commento precisa che, per quanto riguarda gli eventi relativi al periodo di competenza da gennaio 2025 a giugno 2025, eventualmente già denunciati con i precedenti codici evento e codici conguaglio, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione, nelle denunce con competenza luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025, della prestazione conguagliata in misura inferiore a quella spettante utilizzando il codice in uso “M047”, che assume il più ampio significato di “Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%-60%”. Contestualmente, procedono al conguaglio della prestazione in misura dell’80% utilizzando il nuovo codice conguaglio “L331”.
In ogni caso, i datori interessati devono comunque procedere alla sistemazione degli eventi giornalieri tramite l’utilizzo dell’elemento <MesePrecedente> o tramite l’invio flussi di variazione delle denunce individuali.