L’Inps con il messaggio del 19 maggio 2025 n. 1551 è intervenuto per sbloccare una serie di funzioni telematiche per gestire l’incentivo al posticipo della pensione e nel contempo ha precisato i conseguenti risvolti sui meccanismi di calcolo della pensione. Come cambia l’assegno pensionistico una volta che si è scelto di restare al lavoro per fruire dell’incentivo? Quest’ultimo consiste nell’esonero contributivo della quota a carico dei lavoratori che il datore di lavoro non tratterà dalla retribuzione lorda dovuta e che pertanto non verserà all’Inps a cui si limiterà a versare i soli contributi a suo carico, durante il periodo in cui è operativo l’esonero. Ciò determina i seguenti effetti sul calcolo della pensione:
– per calcolare la quota retributiva della pensione (quota A e quota B) non ci sarà alcuna riduzione della retribuzione pensionabile di riferimento, retribuzione che rimarrà quella lorda corrisposta durante i periodi di operatività dell’incentivo;
– sarà invece ridotta l’aliquota contributiva, sia di finanziamento, che di computo (della quota di penione contributiva) che dovrà essere quella a carico del solo datore di lavoro, determinando così un effetto diretto sul montante contributivo utile a determinare la quota contributiva della pensione, durante i periodi in cui è riconosciuto l’incentivo stesso. Infatti il montante durante tali periodi non sarà più alimentato da una contribuzione del 33% ma da un aliquota ridotta variabile in base al tipo di fondo di previdenza di iscrizione del lavoratore. Ciò vale per tutti gli assicurati iscritti:
- all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- ad una delle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO;
- ad una dei predetti fondi di previdenza anche in casi di pensione in cumulo, con Enti e Casse.
L’aliquota di computo differisce da gestione a gestione e, nel caso in cui tutta la contribuzione ricadente nell’anno solare sia stata oggetto di esonero trova applicazione unicamente l’aliquota di computo corrispondente ai contributi a carico del datore di lavoro che è pari al:
- 23,81% nell’ambito Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) nonché in quelli sostitutivi (spettacolo) e esclusivi (dipendenti dello stato), o della gestione Inps dei giornalisti ex Inpgi;
- 24,15% per i dipendenti delle ex Casse del Tesoro (Cpdel, CPI, CPS ecc.) e per l’Ipost.
Se invece, l’esonero contributivo è applicabile solo per una parte dell’anno, perchè ad es. il lavoratore cessa il rapporto pochi mesi dopo decidendo di pensionarsi, si applicherà, per quel breve periodo, un’aliquota di computo corrispondente alla media ponderata che viene fornita dal rapporto tra le aliquote e i rispettivi periodi.