Settori strategici: al via gli incentivi

Mag 16, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Sulla G.U. n. 111/2025 è stato pubblicato il DM 3 aprile 2025 che definisce i criteri e le modalità di fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’art. 21 del Decreto Coesione riservato alle piccole imprese dei settori strategici.

Impresa in settori strategici

Prima di tutto viene qualificata impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, quella che presenta i seguenti criteri concorrenti:

a) valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;

b) valori medi percentuali della domanda di lavoro;

c) valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

L’impresa deve poi operare in uno dei settori elencati dal decreto ministeriale, quali, tra gli altri: attività manifatturiere, alimentari, bevande, tessili ecc.

L’esonero contributivo

L’esonero contributivo spetta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale rientrante nei predetti settori.

In particolare, gli interessati possono chiedere, per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il 35º anno di età, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nel limite della spesa autorizzata. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Non riconoscono l’esonero contributivo i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxideduzione in presenza di nuove assunzioni (Dlgs 216/2023).

La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 del Dlgs 150/2015) nonché delle condizioni di cui all’art. 1, cc. 1175, 1175-bis e 1176 della L. 296/2006.

La procedura

I soggetti interessati devono inoltrare, esclusivamente in via telematica, domanda all’INPS nei limiti e con le modalità che lo stesso istituto previdenziale definirà.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all’Ufficio del registro delle imprese della Comunicazione unica per la nascita delle imprese, nonché’ degli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo;

 b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale prima del suddetto avvio;

 c) i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

 d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

 e) la retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

 f) la dichiarazione sostitutiva, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

L’INPS verifica il possesso dei requisiti e se l’esito è positivo ammette l’impresa richiedente a beneficiare dell’esonero.

L’Istituto previdenziale quantifica gli importi fruibili nelle singole annualità al singolo datore istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove sussista sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i trentasei mesi di agevolazione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Incentivo per l’avvio di attività

Il decreto ministeriale attua anche la seconda parte dell’art.21 del DL 60/2024 secondo cui, le imprese avviate dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e rientranti nei settori strategici, possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è erogato dall’INPS per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata e non concorre a formare reddito imponibile.

La procedura

Per fruire del contributo i soggetti interessati inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo le modalità che verranno definite dallo stesso Istituto previdenziale.

In ogni caso, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale, intendendosi per tale la data di invio all’Ufficio del registro delle imprese della Comunicazione unica oppure se già avviate, entro il 15 giugno p.v. (ossia entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto in esame).

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all’Ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica nonché’ degli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo;

 b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale.

Le domande sono verificate dall’INPS. Laddove la verifica dei requisiti di ammissione dia esito positivo, il richiedente viene ammesso a beneficiare del contributo con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

In caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo mensile può essere riconosciuto ad un solo dei soci in possesso dei requisiti individuati dal Decreto Coesione.

Regime sanzionatorio

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Stessa cosa vale per il contributo per l’avvio dell’attività. Se viene accertata la mancanza o la perdita dei requisiti di accesso alla misura, il soggetto interessato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito stesso.

In entrambi i casi sopra, resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

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