Pubblicato il Decreto attuativo sul Bonus giovani

Mag 9, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro, il 9 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto interministeriale che, attuando l’art. 22 del DL 60/2024 (L. 95/2024), meglio noto come Decreto Coesione, definisce i criteri e le modalità con le quali deve essere fruito l’esonero contributivo c.d. Bonus giovani.

Più precisamente, l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi,  ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Il Decreto prevede che per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Inoltre, il provvedimento stabilisce che ai datori di lavoro privati che, dalla data di autorizzazione della Commissione europea (avvenuta con la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, ossia quella presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (sempre nei limiti della spesa autorizzata). L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.

Presupposto fondamentale per fruire dell’esonero è che alla data dell’assunzione i lavoratori non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato.

In ogni caso l’esonero spetta anche in presenza di una precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero stesso.

L’esonero, invece, non spetta se si vuole assumere il giovane con contratto di lavoro domestico o di apprendistato.

Riguardo alla cumulabilità con altri incentivi, il decreto la esclude in presenza di altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

La compatibilità è garantita, invece, senza alcuna riduzione, con la c.d. maxideduzione in presenza di nuove assunzioni di cui al Dlgs 216/2023.

Riguardo alle condizioni, il beneficio è riconosciuto se il datore di lavoro rispetta quanto previsto dall’art. 1, cc. 1175 e 1176 della L. 296/2006 e i principi generali per la fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del Dlgs 150/2015.

Il decreto richiede inoltre che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.

Al datore di lavoro viene revocato l’esonero e recuperato quanto già fruito, se, dopo aver assunto il lavoratore, procede al suo licenziamento per GMO (nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata) oppure a quello di un lavoratore occupato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo.

Riguardo alla procedura che deve essere seguita, il Decreto prevede che il datore di lavoro inoltri la domanda all’INPS (prima di procedere all’assunzione), esclusivamente per via telematica, nei modi e nei termini che saranno definiti dall’INPS.

A seguito della domanda, al datore di lavoro viene riservata una somma pari all’ammontare previsto per l’incentivo spettante ed è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo al beneficio e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa;

b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Se la verifica dei requisiti di ammissione è positiva e vi sono ancora risorse da destinare all’incentivo, il datore di lavoro è ammesso a beneficiare dell’esonero.

A fronte dell’ammissione, l’INPS, infatti, quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.

Infine, se il datore di lavoro ha beneficiato indebitamente dell’esonero, deve versare i contributi dovuti e le sanzioni, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

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