Esonero donne: pubblicato il Decreto attuativo

Mag 9, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro, il 9 maggio 2025 è stato pubblicato il Decreto interministeriale che, attuando l’art. 23 del DL 60/2024 (L. 95/2024), meglio noto come Decreto Coesione, definisce i criteri e le modalità con le quali deve essere fruito l’esonero contributivo c.d. Bonus donne.

Più precisamente, l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il medesimo esonero spetta ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea (avvenuta con la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025) e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. Questo esonero è subordinato alla decisione di autorizzazione della Commissione UE C (2025) 649 final del 31 gennaio 2025.

Invece, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori annualmente individuati con Decreto interministeriale, l’esonero spetta per un periodo massimo di dodici mesi. 

Dal beneficio sono escluse le imprese in difficoltà, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero.

L’esonero non spetta neppure se si vuole assumere con contratto di lavoro domestico o di apprendistato.

Riguardo alla cumulabilità con altri incentivi, il decreto la esclude in presenza di altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

La compatibilità è garantita, invece, senza alcuna riduzione, con la maxideduzione in presenza di nuove assunzioni di cui al Dlgs 216/2023.

Riguardo alle condizioni, il beneficio è riconosciuto se il datore di lavoro rispetta quanto previsto dall’art. 1, cc. 1175 e 1176 della L. 296/2006 e i principi generali per la fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del Dlgs 150/2015.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’esonero è pari al versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa prevista dall’art. 23, c. 4, del DL 60/2024 (L. 95/2024), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.

Il decreto richiede inoltre che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione di donne prive di impiego residenti nella ZES unica, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.

Al datore di lavoro viene revocato l’esonero e recuperato quanto già fruito, se, dopo aver assunto il lavoratore, procede al suo licenziamento per GMO (nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata) oppure a quello di un lavoratore occupato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo.

Riguardo alla procedura che deve essere seguita, il Decreto prevede che il datore di lavoro inoltri la domanda all’INPS (e per le donne prive di impiego residenti nella Zes unica, prima di procedere all’assunzione), esclusivamente per via telematica, nei modi e nei termini che saranno definiti dall’INPS.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’azienda;

b) dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, ivi inclusa la residenza;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Se la verifica dei requisiti di ammissione è positiva e vi sono ancora risorse da destinare all’incentivo, il datore di lavoro è ammesso a beneficiare dell’esonero.

Infine, se il datore di lavoro ha beneficiato indebitamente dell’esonero deve versare i contributi dovuti e le sanzioni, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

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