Auto uso promiscuo con vecchia imposizione fiscale

Apr 30, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Sulla G.U. n. 98/2025 è stata pubblicata la Legge 60/2025, di conversione del DL 19/2025 (meglio noto come Decreto Bollette, che tra le varie disposizioni interviene sui criteri di imponibilità degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, di cui all’art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR.

In particolare, il legislatore introduce il nuovo comma 48-bis nell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), il quale, con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, fa salva l’applicazione della disciplina sui criteri di tassazione dei fringe benefits connessi a tali veicoli prevista dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024. La ratio della modifica è quella di assicurare la progressiva implementazione delle misure preordinate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, in ossequio, tra l’altro, ai principi di progressività e proporzionalità per famiglie e imprese.

SI ricorda che il testo della disposizione del TUIR in vigore fino alla fine del 2024 stabiliva che, ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono il reddito da lavoro dipendente, per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021.

Come detto sopra, la Legge di Bilancio 2025 è intervenuta sull’art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR, prevedendo che per i predetti veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

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