Intermittenti in Uniemens anche senza compenso né indennità

Apr 18, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, con cui ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di computo dei lavoratori intermittenti e alla loro valorizzazione in Uniemens.

L’istituto ricorda che tali lavoratori devono essere computati all’interno dell’elemento ForzaAziendale in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.

A tale riguardo, considerato che l’art. 18 del d.lgs. n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Quindi, ai fini della compilazione dell’elemento ForzaAziendale del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che a partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento. A tale fine, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in TipoLavStat, senza valorizzazione delle settimane. Non saranno più sospese le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.

Articoli recenti

Contributi 2026: la tabella delle aliquote nettizzate

La redazione di lavorofacile.it ha aggiornato al mese di gennaio 2026 la tabella che riepiloga le aliquote nettizzate dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS divise per settore produttivo. La tabella prevede differenti aliquote in base alle...

Bilancio 2026: adesione ai Fondi pensione e TFR all'INPS

Dal 1° luglio 2026, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione. I commi da 203 a 205 della legge di bilancio modificano le...

Bilancio 2026: modifiche alla previdenza complementare

Dal periodo d'imposta 2026 sale la soglia di deducibilità dei contributi versati ad un Fondo pensione fino a 5.300 euro annui. I commi 201 e 202 della legge di bilancio hanno apportato diverse modifiche alla disciplina della previdenza complementare dalle regole sul...

Bilancio 2026: modifiche alla previdenza complementare

Dal primo luglio 2026, salirà la soglia di deducibilità dei contributi versati ad un Fondo pensione fino a 5.300 euro annui. I commi 201 e 202 della legge di bilancio hanno apportato diverse modifiche alla disciplina della previdenza complementare dalle regole sul...

Bilancio 2026: partita Iva con tre locazioni brevi

Il comma 17, dell’art.1 della Legge 199/2025 prevede che, a decorrere dal 2026, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale (con conseguente obbligo di essere titolari di partita IVA) se si stipulano contratti di locazione breve per più di due...

Lazio: novità 2026 per l’addizionale regionale

La regione Lazio, con la Legge n. 20 del 31 dicembre 2025 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF” e all’IRAP, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, con riferimento agli anni di imposta 2026-2028, è intervenuta...

Sale l’imposta sostitutiva per i neo-residenti

Il comma 25, dell'art. 1 della legge di Bilancio 2026 ha modificato l’articolo 24-bis, comma 2, del TUIR, recante norme in materia di opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza...

Bilancio 2026: come cambiano gli scaglioni IRPEF

La L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all’art. 1, commi 3 e 4, prevede la riduzione dal 35% al 33% della seconda aliquota dell’IRPEF, con un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro....