Nel caso di assegno ordinario di invalidità sopravvenuto al trattamento di Naspi il lavoratore decade dalla fruizione di quest’ultima, salvo il diritto di opzione, mentre nel caso inverso di assegno ordinario di invalidità preesistente al trattamento di disoccupazione, l’assegno è sospeso per il periodo di fruizione del trattamento e finché non è esercitata l’opzione il cui termine di decadenza non può essere fissato dall’Inps.
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 8401/2025. L’Inps con la circolare 138/2011 nel richiamare le regole descritte, in caso di contemporaneo diritto all’indennità di disoccupazione e dell’assegno di invalidità ha stabilito un termine di decadenza di 60 giorni agli interessati per esercitare l’opzione tra le due prestazioni, termine che ora la Cassazione ritiene illegittimo in quanto un semplice intervento di prassi cioè di un atto amministrativo non può legittimare l’istituzione di un termine di decadenza se non è previsto dalla legge. Il sistema non ammette che l’assegno di invalidità e la Naspi coesistano, come confermato dalla Corte costituzionale con sentenza 234/2011. Pertanto, afferma la Cassazione, il rimedio della mancata indicazione legislativa del termine entro il quale l’opzione vada esercitata, non può che rinvenirsi nel sistema: “Ne consegue che l’esercizio dell’opzione costituisce – in presenza della causa di decadenza dal diritto alla fruizione dell’indennità rappresentato dalla titolarità dell’assegno ordinario di invalidità (già in godimento o successivamente riconosciuto) – una condizione di erogabilità della prestazione cui si collega anche il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente erogate indebitamente in mancanza di scelta da parte dell’interessato”.
In definitiva la scelta tardiva dell’assicurato dopo che l’Inps ha deliberato la prestazione da liquidare, sospendendo l’erogazione dell’altra, comporta la corresponsione del trattamento scelto e la restituzione delle somme indebitamente erogate in quanto incumulabili.