Incentivi autoimpiego in nuove tecnologie e transizione digitale ed ecologica

Apr 7, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

È stato firmato il Decreto interministeriale che, in attuazione dell’art. 21 del DL 60/2024, regolamenta gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Il provvedimento necessità della pubblicazione per essere operativo.

Per identificare le imprese interessate sono stati definiti dei criteri che si basano su: valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti, valori medi percentuali della domanda di lavoro e valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

Sulla base di detti criteri, vengono ammesse al beneficio le imprese che svolgono attività rientranti nelle seguenti macrocategorie: manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua, reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento,  costruzioni, trasporto e magazzino, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi.

Il beneficio, che consiste in un esonero contributivo, viene riconosciuto alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale rientrante nei settori sopra indicati.

In particolare, questi soggetti (che devono soddisfare i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014) possono chiedere, per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 (esclusi i rapporti di lavoro domestico e apprendistato) e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

 Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art.16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’art.46 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art.4 del D.lgs 216/2023.

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art.31 del Dlgs 150/2015 e delle condizioni di cui all’art.1, cc.1175, 1175 bis e 1176, della legge 296/2006.

Per fruire dell’esonero contributivo, i soggetti interessati devono inoltrare, per via telematica, apposita domanda all’INPS nei termini e modi definiti dallo stesso istituto previdenziale,

Laddove la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dia esito positivo, il datore viene ammesso a beneficiare dell’esonero in trattazione. A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi fruibili nelle singole annualità al singolo datore istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove sussista sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 36 mesi di agevolazione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Le imprese avviate dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e rientranti nei settori sopra citati possono richiedere all’INPS anche un contributo per l’attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Anche per il contributo per l’attività è necessario inoltrare telematicamente all’INPS apposita domanda, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale, intendendosi per tale la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al DL 7/2007 (L. 40/2007) o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto se successivo.

L’INPS provvede ad effettuare la registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato degli aiuti individuali connessi.

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Medesimo discorso vale per il contributo per l’attività. Se le imprese ne hanno beneficiato indebitamente, per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito.

In entrambi i casi, resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

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