Pubblicato il 770/2025

Feb 25, 2025 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’Agenzia delle entrate, in data 24 febbraio 2025, ha pubblicato il provvedimento n. 75896/2025, con cui ha approvato definitivamente il modello 770/2025, relativo all’anno di imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione.

I sostituti d’imposta devono trasmettere il modello all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 ottobre, al fine di comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e relativi versamenti. Il modello è utilizzato anche per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Anche quest’anno, l’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

Rispetto agli anni precedenti rimane invariata la struttura del modello, che risulta composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

Occorre ricordare che i sostituti di imposta che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre 2024 avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque, possono optare per la trasmissione mensile del 770 semplificato (provvedimento del Direttore dell’Agenzia n 2597 del 31 gennaio 2025). La comunicazione dei dati attraverso tale sistema è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nel 770 che, pertanto, non dovrà essere trasmesso.

Vediamo, sinteticamente, quali sono le novità che interessano i datori di lavoro.

Quadri ST e SV

Il lungo elenco di codici sospensione da ripotare nel punto 15, collegati all’emergenza Covid e alle emergenze successive, è stato eliminato. Sopravvive il solo codice 20, che assume il seguente significato: Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).

Per quanto riguarda la seconda sezione del quadro ST (addizionali regionali), non è più presente il punto 13 (codice regione), in quanto non ne è più richiesta l’indicazione.

Sempre per quanto riguarda il quadro ST, le istruzioni precisano che devono essere riportati anche i dati relativi alle imposte sostitutive operate sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (cod. trib. 1068, 1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E).

Quadro SX

Nel quadro SX trova spazio l’indicazione del credito maturato dal sostituto d’imposta che ha erogato l’indennità tredicesima mensilità (anche conosciuta come Bonus Natale). Infatti, le istruzioni precisano che nel rigo SX1, colonna 7, deve essere indicato il credito maturato per effetto della indennità corrisposta, unitamente alla tredicesima mensilità di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (massimo 100 euro per lavoratore avente diritto). L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle CU 2025 (Indennità erogata).

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