Verso ATECO 2025

Dic 6, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

È in arrivo la nuova classificazione Ateco 2025, che sostituirà gli attuali Ateco 2007, come stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, che modifica il Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e prevede la classificazione statistica delle attività economiche NACE rev. 2.1.

Cosa tratta

La Ateco 2025 nasce per adeguare la classificazione nazionale a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 e quindi alla classificazione europea NACE rev. 2.1, che cerca di interpretare l’evoluzione delle attività economiche e del sistema produttivo ed economico internazionale. Allo stesso tempo, viene mantenuta inalterata la struttura delle classificazioni laddove non sia necessario un aggiornamento.

Per questo, l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha attivato un processo pubblico e trasparente per l’individuazione delle esigenze degli utilizzatori della classificazione. La rilevazione delle istanze si è svolta dal 15 aprile al 31 luglio 2024, dopodiché l’ISTAT ha avviato il lavoro di revisione della classificazione sulla base delle richieste ricevute e dei contenuti della NACE rev. 2.1.

Quando entra in vigore

Il 1° gennaio 2025.

Indicazioni operative

Dal 1° gennaio bisognerà anzitutto verificare se ci sono state variazioni nella classificazione della propria attività: come abbiamo detto, dove non è stato ritenuto necessario, non sono state apportate modifiche.

Dal punto di vista del sistema di gestione di salute e sicurezza, sarà opportuno riportare eventuali aggiornamenti sui documenti dove è indicato il codice ATECO dell’organizzazione, ad esempio:

  • sul DVR;
  • sul modello per la notifica ai sensi dell’art.67 del D.lgs. 81/08;
  • sui modelli di DUVRI e POS, se previsto.

Ugualmente, il medico competente dovrà aggiornare il documento di trasmissione dei dati aggregati secondo l’allegato 3B del D.Lgs. 81/08.

I cambiamenti principali potrebbero riguardare la formazione, laddove sono previste differenze nel percorso formativo sulla base del codice Ateco. Questo riguarda in particolare:

  • formazione lavoratori, con la suddivisione fra basso, medio e alto rischio della formazione specifica;
  • formazione RSPP e ASPP;
  • formazione datore di lavoro RSPP;
  • formazione addetti antincendio.

Per questi, dovrà essere verificata la corrispondenza fra vecchio e nuovo codice Ateco, che l’ISTAT dovrebbe rendere disponibile. Anche in caso di modifica del codice Ateco, non dovrebbe essere necessario ricorrere a corsi integrativi, a meno che non venga previsto diversamente dal prossimo Accordo Stato-Regioni.

 

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