INPS: verifiche reddituali per l'invalidità civile, comunicazioni obbligatorie relative al 2020

Dic 4, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Con il Messaggio n. 4097 del 4 dicembre 2024, l’INPS ha avviato l’iter di verifica e sospensione per i beneficiari di prestazioni economiche di invalidità civile che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione reddituale per l’anno 2020.

Obbligo di comunicazione reddituale

Le prestazioni economiche di invalidità civile sono erogate solo se il beneficiario dimostra di non superare il limite di reddito previsto dalla normativa. Questo requisito riguarda diverse prestazioni, tra cui:

  • Pensione di inabilità (art. 12 della legge 118/1971).
  • Assegno mensile di assistenza (art. 13 della legge 118/1971).
  • Pensione per ciechi civili (legge 382/1970).
  • Pensione per sordi civili (legge 381/1970).

Secondo l’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, i beneficiari devono comunicare all’INPS i propri redditi qualora non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi o questa risulti incompleta. I redditi dichiarati devono essere calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali.

Verifiche e preavviso di sospensione

Dalle verifiche effettuate dall’INPS, sono stati individuati beneficiari che non hanno adempiuto a tale obbligo per l’anno 2020. Per questi soggetti è stato avviato l’iter di sospensione della prestazione, con l’invio di un preavviso tramite raccomandata A/R.

I beneficiari interessati sono invitati a regolarizzare la propria posizione comunicando i redditi posseduti attraverso una specifica domanda telematica.

Modalità di comunicazione dei redditi

I beneficiari possono presentare la comunicazione reddituale seguendo una delle seguenti modalità:

  1. Accesso online:

    • Accedere all’area personale “MyINPS” sul sito www.inps.it utilizzando una delle seguenti credenziali:
      • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello almeno 2.
      • CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
      • CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica).
    • Seguire il percorso:
      “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Variazione pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10-bis D.L. 207/2008”.
  2. Tramite patronati:

    • Rivolgersi agli istituti di patronato o ai soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.

Conseguenze della mancata comunicazione

Il mancato adempimento comporta la sospensione delle prestazioni economiche legate all’invalidità civile. È quindi essenziale che i beneficiari regolarizzino la loro posizione per evitare interruzioni nell’erogazione delle prestazioni.

Conclusioni

L’INPS, attraverso questa verifica, mira a garantire che le prestazioni di invalidità civile siano correttamente erogate a chi ne ha effettivamente diritto. Per i beneficiari che non hanno ancora comunicato i propri redditi per il 2020, è fondamentale procedere tempestivamente seguendo le modalità indicate. Per ulteriori chiarimenti, è possibile rivolgersi all’INPS o agli enti di patronato.

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