Approvata la conversione del Decreto Immigrazione

Nov 27, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

La Camera dei deputati, nella seduta del 27 novembre 2024, ha approvato il DDL di conversione del DL 145/2024 (che adesso passa al Senato) in materia di immigrazione, che tra le novità prevede di riservare il 40% delle quote previste dal Decreto Flussi 2023-2025 relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e al settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria alle lavoratrici.

Sempre alle lavoratrici deve essere riservato il 40% delle 10.000 istanze riservate dal DL 145/2024 all’assistenza familiare e sociosanitaria.

Qualora vi siano richieste in eccedenza rispetto a tali percentuali, queste concorreranno secondo le modalità ordinarie e, dunque, sulla base dell’ordine cronologico della presentazione delle rispettive domande. Tali modalità sono adottate, ove la quota di riserva sia solo parzialmente raggiunta, anche ai fini dell’assegnazione della restante parte, per la quale potranno concorrere tutti i lavoratori.​

All’art. 2 del DL 145/2024 viene inserito il nuovo comma 8-bis che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine per il periodo di validità dei regimi temporanei speciali adottati, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale.​

Si ampliano le fattispecie in presenza delle quali una richiesta di nulla osta non può essere accolta.

Più precisamente, non viene accolta l’istanza presentata non solo dal datore di lavoro che ha commesso il reato di cui all’art.603-bis cp, ma anche i reati di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) cp.

Viene introdotto anche l’art. 12-bis che, in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla Direttiva 2013/32/UE, stabilisce che sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Secondo la norma europea la sicurezza o meno del richiedente nel Paese di origine è criterio fondamentale per stabilire la fondatezza di una domanda di protezione internazionale.

Più precisamente, se uno straniero proviene da un Paese considerato sicuro e richiede all’Italia la protezione internazionale, l’iter di valutazione della sua richiesta è accelerato e ci sono elevate probabilità che possa essere rimpatriato.

Novità si registrano anche in tema ricongiungimento familiare. In particolare, possono richiedere il ricongiungimento familiare soltanto i titolari di permesso di soggiorno per asilo in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale, e non anche, i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, né tantomeno i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (ad esempio, per casi speciali o per protezione speciale).

Rimane fermo che non possono richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

Si prevede che per il ricongiungimento familiare è necessario che il richiedente deve aver maturato, al momento della richiesta, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni consecutivi (salvo che per i figli minori).

Infine, l’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare è subordinato: alla verifica del numero degli occupanti dell’alloggio; e alla verifica dell’idoneità alloggiativa tenendo conto dei requisiti di cui al DM 5/07/1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto di occupanti.

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