DDL Lavoro: nuove regole su contratti a termine e attività stagionali

Ott 22, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Stop and go: il salvagente per le attività stagionali
Uno dei temi centrali del disegno di legge lavoro, attualmente all’esame della commissione lavoro del Senato, riguarda i cosiddetti “periodi cuscinetto” tra contratti a termine, il famoso stop and go. Attualmente, la normativa prevede che se un lavoratore a termine viene riassunto entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto inferiore ai sei mesi, o entro 20 giorni se il contratto precedente era più lungo, il nuovo rapporto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, questa regola non si applica alle attività stagionali.

La novità introdotta dall’art. 11 del disegno di legge consiste nell’ampliamento della definizione di attività stagionali. Oltre a quelle già previste dal decreto del presidente della Repubblica n. 1525/1963, saranno considerate tali anche le attività identificate dai contratti collettivi, sia nazionali che aziendali. Questa interpretazione autentica della norma avrà effetto retroattivo, rappresentando così un “salvagente” per le aziende che, in passato, hanno riassunto lavoratori senza rispettare i periodi di stop and go, purché l’assunzione fosse riferita a un’attività stagionale individuata dai contratti collettivi.

Attività stagionali: un concetto più ampio
La nuova interpretazione del concetto di “stagionalità” non si limiterà alle attività tradizionali legate a cicli stagionali ben definiti. Saranno infatti considerate stagionali anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno o per soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa. Questo ampliamento della definizione risponde alle esigenze di maggiore flessibilità delle aziende, specialmente in settori caratterizzati da picchi di domanda durante l’anno.

Il periodo di prova nei contratti a termine
Un altro aspetto toccato dal disegno di legge riguarda la durata del periodo di prova nei contratti a termine, come regolato dal d.lgs n. 104/2022. La legge attuale stabilisce che il periodo di prova non possa durare più di sei mesi e che debba essere prolungato in caso di assenze per malattia, infortunio o maternità. Nel caso di contratti a termine, il periodo di prova è proporzionato alla durata del contratto e alle mansioni del lavoratore.

Il ddl lavoro introduce una novità importante: fatte salve eventuali norme più favorevoli dei contratti collettivi, il periodo di prova sarà determinato in base a un criterio di 1 giorno di prova per ogni 15 giorni di calendario di durata del contratto. Tuttavia, la durata complessiva non potrà essere inferiore a due giorni né superiore a 15 per i contratti fino a sei mesi, mentre per i contratti superiori a sei e inferiori a 12 mesi, la durata massima sarà di 30 giorni.

Articoli recenti

Congedo parentale: nuovo contatore per i genitori

L’INPS, con il messaggio n. 2078 del 30 giugno 2025, ha comunicato di aver aggiornato il servizio “Domande di maternità e paternità”, con l’introduzione della funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”. Questa nuova funzione permette ai genitori di consultare...

Donazione sangue: più tempo per la compilazione dell’Uniemens

L’INPS, con il Messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025, ha reso noto che la compilazione del flusso Uniemens con le indicazioni operative diffuse con la circolare n. 96/2025, viene spostata dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025. Più precisamente, il...

In Campania un’ordinanza per l’emergenza caldo

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n. 1 del 18 giugno 2025 contenente “Disposizioni in materia di attività lavorative impiegati nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole”   Cosa...

Lavoro intermittente e attività discontinue

Sulla G.U. n. 95/2025 è stata pubblicata la Legge 7 aprile 2025 n.56 che abroga la tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n.2657 che riporta le occupazioni, che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. L’abrogazione impatta sul...

Borse di studio ed esenzione fiscale

La legge 79/2025, di conversione del DL 45/2025, interviene sull’imponibilità delle borse di studio erogate agli studenti, in particolare con due disposizioni: l’art. 1-bis, c. 4 e l’art. 10, c. 1-bis. La prima norma modifica l’art. 4, comma 3, della legge 3 luglio...

Attivo il Piano Caldo 2025 per proteggere la salute dei lavoratori

È attivo il Piano Caldo 2025 del Ministero della Salute per prevenire i rischi legati alle ondate di calore, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il sistema prevede bollettini giornalieri in 27 città italiane, livelli di allerta graduati e misure di...

Voce di tariffa 0722: indicazioni operative sull'attività d'ufficio

L’INAIL, con la circolare n. 38 del 24 giugno 2025, interviene sulla voce di tariffa 0722, precisando che, a seguito della nuova declaratoria delle Tariffe dei premi 2019, la stessa adesso non si riferisce più solo al personale che fa uso diretto di videoterminali e...

Al via la fase sperimentale del servizio di videochiamata con l’INPS

L’INPS, con il messaggio n. 1979 del 23 giugno 2025, ha comunicato l’avvio di un progetto sperimentale volto al miglioramento dell’efficacia, della facilità e della comodità del servizio di videochiamata, che consentirà agli utenti di collegarsi con gli esperti...

FSBA, da luglio cambiano le procedure

FSBA ha comunicato, tramite avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, che dal 1° luglio 2025 entreranno in vigore le nuove procedure del fondo, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze. Sono quindi aggiornate: le procedure...