L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’art. 2-bis del D.L. 113/2024 (cd decreto Omnibus), che prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti – per il 2024 – di una indennità una tantum nella misura massima di 100 euro (cd Bonus Natale).
Viene precisato che ai fini del diritto all’indennità, occorre essere titolari nel corso dell’anno 2024 di un rapporto di lavoro dipendente, a nulla rilevando la tipologia contrattuale. Sono invece esclusi i collaboratori nonché, più in generale, i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
I giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione.
La circolare si sofferma lungamente sulle condizioni che devono sussistere ai fini del diritto alla percezione del bonus, ovvero il requisito reddituale, i carichi familiari e la capienza di imposta.
Quanto al requisito reddituale, ovvero essere titolare di un reddito complessivo, nell’anno di imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, il documento specifica che deve essere considerato il cd reddito di riferimento, cioè quello da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali.
Con riferimento al requisito familiare, l’Agenzia indica che, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto, l’indennità non spetta se i due genitori sono solo conviventi oppure sono tra loro separati.
Infine, quanto al requisito della capienza, si prevede che la verifica deve essere effettuata senza operare la riduzione di 75 euro prevista dal d.lgs. 216/2023.
Ulteriori chiarimenti riguardano gli adempimenti a carico del lavoratore e del datore. Il lavoratore deve richiedere l’erogazione dell’indennità al datore, attestando di essere in possesso dei requisiti. se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
L’importo viene erogato unitamente alla tredicesima. In sede di conguaglio, ove necessario, il sostituto provvede a recuperare eventuali importi erogati che dovessero risultare non dovuti.