La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20684 del 25 luglio 2024, ha stabilito che, in materia di previdenza obbligatoria, quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. – così come dal R.D.L. 1827/1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. 14.
Note di rettifica: più semplice identificare la causa
L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1507 del 15 maggio 2025, con cui ha comunicato di aver rilasciato nuove funzionalità nel Portale Contributivo per l’istruttoria delle “Note di Rettifica”. Nel dettaglio, il tab “Cause” della funzione di consultazione delle “Note di...