Premio di risultato detassabile solo se l’obiettivo aziendale è incrementale

Mar 7, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 59 del 5/03/2024, ha ribadito che i premi di produttività previsti dagli accordi aziendali possono fruire dell’imposta sostitutiva del 5%, per gli anni 2023 e 2024 (era del 10% prima degli interventi delle Leggi 197/2022 e 213/2023), soltanto se vengono raggiunti gli obiettivi prefissati collegati all’erogazione del premio e se viene misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all’anno precedente.

L’Agenzia delle entrate riafferma il concetto richiamando le circolari n.28/E del 2016, n.5/E del 2018 e n.78/E del 2018.

In particolare, la citata circolare n. 28/E del 2016, paragrafo 1.2, chiarisce che è necessario tenere ben presente la distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale.

La strutturazione dei premi è, infatti, l’insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione delle varie condizioni può avvenire in vari modi ed è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

Diversamente, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale all’ammontare complessivo del premio di risultato erogato è necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva, che dovranno essere riportati nella sezione 6 del modello allegato al decreto, al momento della presentazione della dichiarazione di conformità.

Sul punto, la circolare n. 5/E del 2018, paragrafo 4.2, precisa che il risultato incrementale, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, deve essere conseguito dall’azienda che eroga il premio e che il beneficio fiscale è applicabile anche qualora sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione individuati dal contratto, rispetto ad un periodo congruo definito dalle parti.

Da quanto sopra ne deriva che se in conformità alle previsioni del contratto, l’erogazione del premio è subordinata al raggiungimento di diversi obiettivi, fra di essi alternativi, è sufficiente il raggiungimento incrementale di uno solo di questi misurato sulla base di appositi indicatori, indipendentemente dalla circostanza che, con riferimento alle modalità di determinazione del quantum, le parti abbiano concordato di graduarne l’erogazione in ragione del raggiungimento degli stessi o di diversi obiettivi. Laddove, al contrario, il contratto preveda espressamente il raggiungimento di diversi obiettivi non alternativi tra di loro, l’imposta sostitutiva troverà applicazione esclusivamente sulla parte di premio i cui relativi parametri/indicatori abbiano rispettato il requisito dell’incrementalità.

L’Agenzia ricorda anche che (paragrafo 4.3 della circolare n. 5/E del 2018) per periodo congruo deve intendersi il periodo di maturazione del premio di risultato, ovvero l’arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato.

Infine, come chiarito nella citata risoluzione n. 78/E del 2018, se l’erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma sia ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, il premio di risultato può fruire del regime fiscale agevolato a condizione che il valore del dato raggiunto risulti incrementale rispetto al valore registrato in riferimento all’anno precedente.

 

Articoli recenti

Lavoro dipendente e acconti IRPEF

Sulla G.U. n. 94/2025 è stato pubblicato il DL 23 aprile 2025, n. 55 che modifica l’art. 1, c. 4 del Dlgs 216/2023, limitando al solo anno 2024 (in origine anche per il 2025), l’applicazione della norma secondo cui nella determinazione degli acconti, si debba...

Ancora possibile ottenere il Bonus 100 euro

L’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione del mod. 730/2025 e mod. Redditi PF 2025, rispondendo ad alcuni quesiti, ha ribadito che i contribuenti che, pur in possesso dei requisiti, non hanno richiesto al datore di lavoro il bonus 100 euro, riconosciuto dal...

Emilia-Romagna: cambia l’addizionale regionale per il 2025 e 2026

Sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2025, è stato pubblicato il comunicato della regione Emilia-Romagna con cui l’ente territoriale ha reso noto di aver variato l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef per il 2025 e il 2026. Entrando nel dettaglio delle modifiche, a...

Non sempre l’anticipazione del TFR è esente da contributi

L’INL, con la Nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha precisato che il contratto collettivo o individuale possono prevedere le condizioni, anche diverse da quelle individuate dall’art. 2120 c.c., in presenza delle quali è consentita l’anticipazione delle quote accantonate...

Intermittenti in Uniemens anche senza compenso né indennità

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, con cui ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di computo dei lavoratori intermittenti e alla loro valorizzazione in Uniemens. L’istituto ricorda che tali lavoratori devono essere computati...

Arriva l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni

Nella seduta del 17 aprile 2025 della Conferenza Stato-Regioni è stato sancito l’accordo per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Cosa tratta Si è riunita il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni: fra i punti discussi, emerge dal report...

TFR coefficiente di rivalutazione marzo 2025

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo 15 marzo 2025 – 14 aprile 2025 è stato fissato al 1,123752 (comunicato ISTAT). L’indice di aprile 2025 sarà diffuso il 16 maggio 2025 secondo il calendario...

Esonero Under 36: al via la campagna di comunicazione

L’INPS, con un comunicato stampa del 15 aprile 2025, ha reso noto di aver inviato, alle aziende già beneficiarie dell’esonero contributivo ex art. 1, commi 10-15, della L. 178/2020, un avviso con il quale le stesse sono state invitate a fornire specifiche informazioni...

Abruzzo: cambiano le aliquote dell’addizionale regionale

Sulla G.U. n. 87 del 14 aprile 2025, è stato pubblicato il comunicato della regione Abruzzo con cui l’ente territoriale ha reso noto di aver variato l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef. A decorrere dall'anno di imposta 2025, l'aliquota è stabilita secondo...