La denuncia 2024 dei lavori usuranti

Feb 29, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il D.Lgs. 67/2011, così come modificato dall’art. 24 del DL 201/2011 (L. 214/2011), riconosce, agli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.

Si tratta, in particolare, dei c.d. lavori usuranti di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro 19.5.1999.

Con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente ed ai competenti istituti previdenziali.

Ai fini della suddetta comunicazione, i datori di lavoro devono compilare il modello LAV_US, disponibile online su Cliclavoro.gov.it, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti sopra citati (Ministero del Lavoro, nota 28.11.2011).

 

Tipologie di lavori usuranti (art. 1, c. 1, D.Lgs. 67/2011) – Il D.Lgs. 67/2011 ha previsto le seguenti tipologie di lavori usuranti:

a)    Lavori particolarmente usuranti (art. 2 del DM 19.5.1999):

      lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

      lavori nelle cave mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

      lavori nelle gallerie mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

      lavori in cassoni ad aria compressa;

      lavori svolti dai palombari;

      lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

      lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

      lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

      lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

b)    Lavori notturni (art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66): il “lavoratore notturno” è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (il D.lgs. 67/2011 prevede anche numero minimo di 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009). In alternativa, il lavoro notturno è usurante se è svolto in modo ordinario – intero anno lavorativo – in periodi notturni (per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino);

c)    Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena (così come indicate all’art. 1, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto – tra parentesi la corrispondente voce di tariffa):

Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti (1462);
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc. (2197);
Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico (6322);
Costruzione di autoveicoli e di rimorchi (6411);
Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento (6581);
Elettrodomestici (6582);
Altri strumenti e apparecchi (6590);
Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc. (8210);
Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo (8230).

d)    Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 67/2011).

 

Le comunicazioni obbligatorie – Sono previste comunicazioni telematiche del datore di lavoro (anche tramite associazione di adesione o intermediari abilitati), previo accreditamento nell’apposita sezione del portale Cliclavoro, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e all’Ente previdenziale interessato, con riferimento alle attività svolte dal 2011. In particolare:

1)    Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti di cui all’art. 1, c. 1, del D.lgs. 67/2011 è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente. La prossima scadenza è il 2 aprile 2024, cadendo il 31 marzo ed il 1° aprile in una festività, con i dati dell’anno 2023;

2)    Ai fini dell’art. 5, c. 1, del D.lgs. 67/2011 (lavoro notturno), con periodicità annuale (31/03 dell’anno successivo a quello di riferimento – prossima scadenza 2 aprile 2024, cadendo il 31 marzo ed il 1° aprile in una festività, con i dati dell’anno 2023), deve essere comunicata l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;

3)    In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, ecc., come indicato dall’art. 1, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività.

 

NB. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione di cui ai punti 2) – lavoro notturno – e 3) – lavoro a catena – va da 500 a 1.500 euro (è applicabile l’istituto della diffida); conseguentemente, la denuncia ai fini del monitoraggio è facoltativa.

 

Comunicazione per il monitoraggio – Come accennato sopra, ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.

L’accesso al sistema attraverso cui effettuare la comunicazione, avviene accedendo ad un’area riservata in cui l’azienda (o l’intermediario abilitato) può operare dopo aver ottenuto le credenziali.

I sistemi di accesso alla denuncia periodica, sia ai fini monitoraggio che di tipo obbligatorio, richiedono l’accesso con: ​

       SPID; ​

       CIE (carta di identità elettronica); ​

       Accesso PA; ​

       Utenti esteri.

 

Soggetti interessati – Sono tenuti all’invio della denuncia:

a) i datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;

b) le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori “somministrati”, impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”;

c) i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente;

d) gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all’amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione, secondo quanto chiarito dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva con nota 6 maggio 2011 prot. 25/II/0007234.

 

Compilazione LAV-US – Nella sezione “unità produttive” del modello LAV-US, bisogna inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività usuranti per poi inserire i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in dette lavorazioni. ​

Oltre al nome, al cognome e al codice fiscale, per ogni singolo lavoratore è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto. Scegliere, quindi, solo una delle due opzioni disponibili: Numero di giorni dell’effettivo svolgimento dei lavori usuranti o Intero anno lavorativo. ​

Entro il 31 marzo (quest’anno, come sopra ricordato, è il 2 aprile), occorre quindi effettuare la comunicazione tramite il mod. LAV-US scaricabile attraverso il sito www.lavoro.gov.it e il portale del lavoro (www.cliclavoro.gov.it) e compilabile on line.

La comunicazione va effettuata ai fini di monitoraggio statistico e, dunque, non è sanzionabile, ma lo diventa quando essa assolve l’obbligo di comunicazione (sanzionabile in questo caso da 500 a 1.500 euro) sull’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, che deve essere effettuata con periodicità annuale. 

La nota ministeriale del 28 novembre 2011 considera obbligatoria quest’ultima comunicazione in relazione al solo lavoro notturno che però, se assolta con l’invio dei dati ai fini statistici entro il prossimo 31 marzo, non è più dovuta. ​

Per ciascuna unità produttiva indicata nella apposita sezione, è prevista la compilazione dei relativi lavoratori impegnati nelle attività oggetto di comunicazione.

 

Invio –  Un volta compilato il modello LAV_US, attraverso il canale telematico, il Ministero del Lavoro metterà a disposizione delle uffici territoriali competenti e delle sedi previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro. ​

Nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema, chi ha effettuato la comunicazione potrà inviare un nuovo modulo (che sostituisce l’invio precedente) esclusivamente entro la data di scadenza. ​

Nel caso di errori in denunce di anni precedenti è possibile inviare una nota alla ITL territorialmente competente che comunichi i dati integrativi, avendo cura di conservare l’intera documentazione agli atti (FAQ).

 

 

 

Articoli recenti

Congedo parentale: istruzioni operative per il secondo mese all’80%

L’INPS, con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, ha fornito precisazioni e istruzioni operative per fruire dell’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del...

Mod. 770: il Decreto Adempimenti modifica i termini ordinari

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 dell’11 aprile 2024, ha fornito le istruzioni operative in merito alle novità disposte dal decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. 1/2024), che ha recepito alcuni principi direttivi della riforma fiscale (L. 111/2023)....

Slitta a luglio 2024 il Rapporto sulla parità uomo-donna

Il Ministero del lavoro, con un comunicato del 10 aprile 2024, rende noto che il rapporto sulla parità uomo-donna per il biennio 2022-2023 dovrà essere redatto ed inviato entro e non oltre il 15 luglio 2024. Il differimento del termine del 30 aprile 2024 dipende dalla...

Decontribuzione per le lavoratrici madri: l’esonero è totale

L’INPS, con un comunicato stampa del 28 marzo 2024, ha riepilogato le principali novità della Legge di Bilancio 2024 che riguardano la riduzione del cuneo contributivo, la decontribuzione per le lavoratrici madri e le nuove misure fiscali per il welfare aziendale....

IRAP 2024: le novità per l’area paghe

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento prot. n. 68659/2024, ha approvato il modello di dichiarazione “Irap 2024”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche di trasmissione, che deve essere presentata nell’anno 2024 ai fini dell’imposta regionale sulle...

RINNOVATO IL CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO

Il 22 marzo 2024 si sono incontrate le parti CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL per stipulare l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi...

Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero

L’INPS, con la circolare n. 49 del 25 marzo 2024, ha fornito le istruzioni operative, nonché quelle per la regolarizzazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 che deve avvenire entro il 16 giugno p.v. in merito alle retribuzioni convenzionali da prendere a...