Le novità della CU 2024: dati fiscali di lavoro dipendente

Feb 15, 2024 | News

fonte articolo: www.zhrexpert.it

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2024 prot. n. 8253, ha approvato la Certificazione Unica 2024 che i sostituti d’imposta sono tenuti a utilizzare per attestare i redditi corrisposti nel 2023, i contributi previdenziali e assistenziali e i dati assicurativi INAIL, nonché le ritenute d’acconto operate e le detrazioni effettuate.

Il medesimo provvedimento ha approvato le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione.

I documenti sono stati aggiornati il 9 febbraio 2024.

Anche per il 2024 è confermato lo sdoppiamento dell’adempimento in capo ai sostituti d’imposta: una certificazione unica modello sintetico da consegnare ai percettori dei redditi e una certificazione unica modello ordinario da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

Entrambi gli adempimenti hanno scadenza al 18 marzo 2024, in   quanto il 16 cade di sabato.

Fanno eccezione le sole CU – modello ordinario che attestino solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, che potranno essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre 2024.

Nel presente approfondimento vengono esaminate sinteticamente le novità che riguardano la sezione “Lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” del modello ordinario, evidenziando le novità rispetto alla dichiarazione usata l’anno scorso.

Punto 8 “Categorie particolari”otrà essere utilizzato anche il nuovo codice Z4, avente il significato “Dipendenti di ditta appaltatrice inadempiente”. Deve essere utilizzato dal committente che rilascia la CU per certificare i compensi che, in considerazione della propria responsabilità solidale, ha corrisposto ai dipendenti dell’appaltatore o sub-appaltatore insolvente.

Punto 9 “Eventi eccezionali”: è stato eliminato il codice 2, che poteva essere usato lo scorso anno per i soggetti che avevano fruito della sospensione prevista a favore dei residenti nei comuni alluvionati del territorio dell’Isola di Ischia.

Pertanto, quest’anno potranno essere utilizzati solo i seguenti codici:

1 – per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
99 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Sezione “Detrazioni e crediti”: sono stati eliminati i punti da 363 a 366, che nel precedente modello erano dedicati alla compilazione delle informazioni relative alla detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli). Tale detrazione, infatti, ha cessato di avere efficacia dal 1° marzo 2022, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di assegno unico e universale.

Punto 470 “Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio”: le istruzioni precisano che deve essere riportato l’importo operato dal sostituto con i seguenti codici tributo: 1066 (Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno); 4934 (Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate nella regione valle d’aosta e versate fuori dalla regione stessa); 4935 (Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione valle d’aosta e maturate fuori dalla regione stessa); Per i pubblici rilevano i corrispettivi codici: 103E; 193E; 194E.

Punti 474 e 475 “Erogazioni in natura”er l’esposizione dei dati relativi alle erogazioni in natura corrisposte nel periodo d’imposta 2023, in cui erano presenti due diversi limiti di esenzione, vengono previsti i seguenti due punti tra loro alternativi:

Punto 474 “Art. 51, comma 3 del Tuir”, riferito ai lavoratori a cui è stato applicato il limite ordinario di esenzione di 258,23 euro. Si tratta, in sintesi, di coloro che al 31.12.2023 non risultavano essere genitori di figli fiscalmente a carico.
Punto 475 “Con figli fiscalmente a carico”, deve essere compilato con riferimento ai lavoratori a cui è stato applicato il limite di esenzione di 3.000 euro previsto, per il periodo d’imposta 2023, per i genitori di figli fiscalmente a carico, al sussistere degli ulteriori presupposti di legge. Nel limite di 3.000 euro potevano confluire anche i rimborsi delle bollette energetiche.

I punti devono essere compilati, alternativamente tra di loro, anche se l’erogazione dei fringe benefits è avvenuta in sostituzione del premio di risultato.

Resta inoltre fermo che nell’ipotesi in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi i rispettivi limiti, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

In ogni caso, i valori indicati nei punti 474 o 475, ove di importo superiore ai rispettivi limiti di esenzione e quindi assoggettati a tassazione ordinaria, confluiscono anche nei punti 1, 2 o 4.

NB: le specifiche tecniche precisano che i punti 474 e 475 sono tra di loro alternativi.

Punto 476 “Bonus carburanti”er il periodo d’imposta 2023 è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti. L’esenzione era applicabile nel limite di euro 200, al superamento dei quali l’intero importo era da assoggettare a tassazione ordinaria. Le somme relative ai buoni carburante vanno indicate nel punto 476, anche se derivanti dalla conversione del premio di risultato.

Si deve tenere considerare che il bonus carburante concorre a formare base imponibile ai fini contributivi, salvo quando può trovare capienza nei limiti riferiti ai fringe benefits.

In ogni caso, i valori indicati nel punto 476 confluiscono anche nei punti 1, 2 o 4.

Punto 479 “Trattamento integrativo speciale erogato”: si deve indicare l’importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore ai sensi del D.L. n. 48/2023, che ha introdotto la misura per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale. Il trattamento è pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.

Sezione “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali” (punti da 571 a 632): in caso di conversione del premio in benefit, occorre tenere conto delle novità relative ai fringe benefits. Anche in questa sezione, infatti, i punti da compilare cambiano a seconda che si tratti di un lavoratore a cui è stato applicato di esenzione di 258,23 euro o quello di 3.000 euro.

Nel dettaglio, la quota del premio convertita in erogazioni in natura deve essere indicata nei seguenti punti:

580 e 600 (di cui benefit ai sensi dell’art. 51, comma 3 del Tuir), se è stato applicato il limite ordinario di esenzione di 258,23 euro. Si tratta, in sintesi, di coloro che al 31.12.2023 non risultavano essere genitori di figli fiscalmente a carico.
581 e 601 (di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico) se invece è stato applicato il limite di esenzione di 3.000 euro previsto per i lavoratori che sono genitori di figli fiscalmente a carico, al sussistere degli ulteriori presupposti di legge. In tal caso, confluiscono nei seguenti punti anche le somme relative a pagamenti/rimborsi delle utenze domestiche.
Il premio convertito in buoni carburante esenti fiscalmente fino a 200 euro, deve essere indicato nei punti 583 e 603.

Sezione “Somme assoggettate ad imposta sostitutiva” (punti da 651 a 653): si tratta della nuova sezione dedicata all’esposizione dei dati relativi all’applicazione della detassazione delle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2023). Le istruzioni di riferimento sono le seguenti:

Punto 651: si devono indicare i redditi percepiti nell’anno per le prestazioni rese nei settori interessati (limite delle mance detassabili) – NB: Il presente punto va sempre compilato anche in assenza di mance, in tal caso riportare nel punto 651 il solo reddito relativo alle prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Punto 652: si deve riportare l’importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.
Punto 653: indicare l’imposta sostitutiva del cinque per cento operata sull’importo delle mance ricompreso nel limite del venticinque per cento calcolato sull’importo indicato nel punto 651. NB: si tratta dell’imposta versata con i seguenti codici tributo: 1067, 1065, 1917, 1918 e 1306.
Punto 654: indicare l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653. NB: se è presente un importo nel punto 654, occorre compilare anche il punto 9 del frontespizio.
Punto 655: riportare l’importo delle mance assoggettato a tassazione ordinaria.Punti da 656 a 663: indicare i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti.
Nei punti 656 e 657 vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d’imposta. In particolare, nel punto 656 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria. Nel punto 657 va indicato l’importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.
Nel punto 658 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance.

Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano per l’intero ammontare assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria). Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

Prospetto familiari a carico: è stato modificato il prospetto dei familiari a carico che, nella CU 2024, sarà composto di due colonne in meno rispetto allo scorso anno.

Le istruzioni precisano che l’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali dell’articolo 12 del Tuir sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.Le istruzioni forniscono alcune precisazioni per la compilazione delle colonne 8 e 10.

Nel dettaglio:

Colonna 8 – Detrazione 100% affidamento figli: la colonna riguarda l’ipotesi di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, ed è compilata dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento.
Colonna 10 – N. mesi detrazioni per figli da 21 anni in poi: indicare il numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per figli di età uguale o superiori a 21 anni (in base all’attuale formulazione dell’art. 12 del Tuir).

Sezione “Redditi lavoro sportivo” (punti da 781 a 786): è stata introdotta una nuova sezione al fine di indicare i redditi erogati a fronte di una prestazione di lavoro sportivo di natura subordinata, a fronte delle numerose novità entrate in vigore dal 1° luglio 2023 (modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2021).

Così la compilazione:

Nei punti 781 e 784 va indicato l’importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell’ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro.
Nei punti 782 e 785 va indicato l’importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell’importo della franchigia di 15.000 euro.
Nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività professionistiche.

 

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