L’INPS ha pubblicato la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, con cui ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero IVS a favore dei lavoratori dipendenti disciplinato, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, dalla L. n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024).
L’esonero è riconosciuto sui contributi IVS a carico dei lavoratori nelle seguente misure: 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
L’istituto ricorda che la legge di Bilancio 2024 prevede espressamente che tale esonero non abbia effetti sulla tredicesima, sia che sia erogata mensilmente che in unica soluzione a dicembre. Pertanto, le soglie di retribuzione imponibile mensile predette devono essere considerate al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero, ove siano rispettati i limiti di retribuzione imponibile, trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili rilevano non solo ai fini dell’applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità.
La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, pertanto la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.
La circolare precisa inoltre che, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.
Ulteriori indicazioni riguardano la determinazione del massimale di retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili.
Per quanto riguarda il coordinamento con altri incentivi, viene confermato che l’esonero in esame è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro. L’esonero risulta alternativo con la decontribuzione per le lavoratrici con figli introdotta dalla medesima legge di Bilancio 2024.
Per l’esposizione dell’esonero nelle denunce Uniemens continuano ad essere utilizzato i codici L094 e L098. È stato istituito il nuovo elemento <BaseRif>, in cui deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive. Ulteriori indicazioni riguardano la ListaPosPA.