Contributi per ferie non godute: i prossimi adempimenti

Giu 26, 2025 | Approfondimento

fonte articolo: www.zhrexpert.it

Il diritto alle ferie è un diritto costituzionalmente garantito; infatti, l’articolo 36, comma 3 della Costituzione sancisce il diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori ad un periodo di ferie annuali finalizzate al recupero delle energie psicofisiche perse durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’art. 2109, comma 2, del codice civile, stabilisce i seguenti principi: la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità; l’epoca del godimento delle ferie è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore; il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo; il lavoratore ha diritto alla retribuzione.

Durata delle ferie

L’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 prevede, in linea con l’art. 2109 del codice civile, la durata minima del periodo in parola, pari a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Si possono quindi individuare diversi periodi di fruizione delle ferie:

  • un primo periodo di almeno due settimane da fruire nel corso dell’anno di maturazione. Quest’ultimo, se richiesto dal lavoratore, può essere goduto in maniera continuativa;
  • un secondo periodo, pari alle rimanenti due settimane, deve essere fruito (anche in modo frazionato) entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. La contrattazione collettiva può anche spostare il termine per il godimento oltre i 18 mesi previsti dalla legge. Invece, nel caso in cui il termine stabilito dal contratto collettivo sia più breve dei 18 mesi, il superamento di esso non dà luogo alla sanzione prevista dalla legge, ma alle sanzioni eventualmente previste dal contratto collettivo.

Il periodo minimo di quattro settimane, in quanto irrinunciabile, non può essere sostituito dalla relativa indennità sostitutiva, salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e salvo il caso dei contratti a termine di durata inferiore all’anno.

La contrattazione collettiva, così come gli accordi individuali, possono prevedere un ulteriore periodo di ferie aggiuntivo rispetto a quello stabilito dalla legge. A differenza del periodo minimo “legale”, le ulteriori giornate eccedenti riconosciute dalla contrattazione collettiva rientrano nei diritti disponibili del lavoratore e pertanto, in caso di mancata fruizione, potrà essere monetizzato.

Da ultimo, l’art. 24 del D.lgs. n. 151/2015 ha previsto che, fermi restando i principi sopra esposti, i lavoratori possono cedere le proprie ferie ai colleghi bisognosi di assentarsi per gravi motivi familiari.

Spetta quindi alla contrattazione collettiva regolamentare la fruizione delle ferie, stabilendo sia i criteri di calcolo dei giorni da riconoscere al lavoratore, sia la durata delle ferie stesse.

Mancata fruizione delle ferie

In via generale, la mancata fruizione delle prime 4 settimane comporta un danno per il lavoratore consistente nel mancato recupero delle energie psicofisiche. In questo caso, il lavoratore può agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale oppure può pretenderne il godimento seppur tardivo.

Inoltre, la mancata fruizione delle stesse entro i termini fissati dalla legge o dal contratto collettivo fa sorgere in capo al datore di lavoro l’onere di versamento all’INPS dei contributi previdenziali, ancorché il periodo in parola non sia stato ancora fruito dal lavoratore.

Il medesimo obbligo riguarda anche il periodo di ferie eccedente le 4 settimane minime, ove sia previsto contrattualmente.

Ai fini che qui interessa evidenziare, la scadenza dell’obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute e la collocazione temporale dei contributi devono essere individuati:

  • entro il termine fissato dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione art. 10 D.lgs. n. 66/2003) o dalla contrattazione collettiva per la fruizione delle ferie;
  • in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, entro il 18° mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie.

Una deroga alle scadenze sopra esposte è stata prevista nel caso in cui il mancato godimento sia imputabile a una prolungata assenza dovuta ad una causa di sospensione del rapporto di lavoro individuata dalla legge (malattia, infortunio, maternità, …): il termine di 18 mesi si deve intendere sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento e riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa (INPS, msg. 18850/2006).

Il momento impositivo

L’INPS, con la circolare n. 186/1999 (modificata dalla successiva n. 15/2002) ha fissato il termine entro il quale scade l’obbligazione contributiva riferita ai compensi spettanti ai lavoratori dipendenti per ferie maturate e non godute. 

In particolare, il momento nel quale va dichiarata sussistente l’obbligazione contributiva sugli eventuali compensi spettanti per le ferie maturate e non godute, è stato individuato dall’INPS partendo dal concetto di “maturato”, prendendo in considerazione la regolamentazione legislativa, contrattuale aziendale o individuale. Poiché questa situazione è riconducibile tra gli elementi variabili della retribuzione, gli adempimenti contributivi possono essere effettuati nel mese successivo a quello di competenza.

Lo stesso istituto, con la circolare 137/2007, dopo l’intervento del Ministero del lavoro che ha risposto all’interpello del 26 ottobre 2006, ha adeguato le precedenti istruzioni all’evoluzione normativa.

Ad oggi la situazione è la seguente:

Fattispecie

Scadenza dell’obbligazione contributiva

4 settimane di ferie minime obbligatorie previste dal DLgs 66/2003       

18° mese (ovvero termine più ampio previsto dalla contrattazione collettiva) successivo all’anno di maturazione

Ferie eccedenti le 4 settimane di legge:

  •  assenza di regolamentazione contrattuale aziendale o individuale in materia di termine ultimo per il godimento delle ferie;

 

  • presenza di accordi e/o regolamenti aziendali o pattuizioni individuali che prevedono un termine ultimo di godimento delle ferie (più ampio di 18 mesi)

Rispettivamente:

 

18° mese successivo all’anno di maturazione;

 

 

 

 

 termine fissato dall’accordo, regolamento o pattuizione individuale

 

Pertanto, relativamente alle ferie maturate nel 2023 la situazione è questa:

  • le prime due settimane andavano fruite nell’anno di maturazione (e quindi nel 2023);
  • le altre due settimane devono essere fruite entro il 30 giugno 2025; l’eventuale ulteriore periodo feriale previsto in eccedenza dalla contrattazione può essere invece monetizzato.

Individuato il momento impositivo con i criteri sopra menzionati, i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute (INPS, circ. 7/2010 e 162/2010).

  • Pertanto, con riguardo all’anno 2025 la contribuzione relativa alle ferie non godute anno 2023 va assolta entro il prossimo 20/08/2025, su tutte le ferie arretrate risultanti al 30/06/2025 insieme al pagamento dei contributi relativi al mese di luglio 2025 (art. 3-quater del DL n.16/2012).

Adempimenti conseguenti al successivo godimento delle ferie

In caso di effettivo godimento delle ferie, secondo l’INPS si dovrà:

  • assoggettare a contribuzione la retribuzione effettivamente corrisposta relativa alle ferie godute;
  • recuperare la contribuzione versata nel mese in cui è stata assolta l’obbligazione contributiva;
  • regolarizzare la retribuzione imponibile relativa all’anno in cui è intervenuta la citata obbligazione contributiva. Per la regolarizzazione delle predette situazioni occorrerà utilizzare il nuovo flusso Uniemens attraverso una specifica variabile retributiva con la causale “FERIE”, che consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Con circolare n. 106 del 9 novembre 2019 l’INPS ha chiarito che la variabile “FERIE”, con decorrenza dalle denunce relative al periodo di paga gennaio 2019, sarà utilizzabile entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute dovrà avvalersi della procedura di regolarizzazione.

Articoli recenti

Borse di studio ed esenzione fiscale

La legge 79/2025, di conversione del DL 45/2025, interviene sull’imponibilità delle borse di studio erogate agli studenti, in particolare con due disposizioni: l’art. 1-bis, c. 4 e l’art. 10, c. 1-bis. La prima norma modifica l’art. 4, comma 3, della legge 3 luglio...

Voce di tariffa 0722: indicazioni operative sull'attività d'ufficio

L’INAIL, con la circolare n. 38 del 24 giugno 2025, interviene sulla voce di tariffa 0722, precisando che, a seguito della nuova declaratoria delle Tariffe dei premi 2019, la stessa adesso non si riferisce più solo al personale che fa uso diretto di videoterminali e...

Bonus giovani: da luglio richiesto sempre l’incremento occupazionale

L’INPS, con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, ha informato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all'occupazione per i giovani ex art. 22 del D.L. 60/2024, l'aumento...

No al TFR in busta paga ogni mese

L'anticipo del TFR in busta paga ogni mese è una modalità di anticipazine illegittima e contraria allo spirito del TFR, anche se concordata direttamente col lavoratore. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 13525 del 20 maggio 2025 con la quale i...

In G.U. il Decreto sulla tracciabilità delle spese

Sulla G.U. n. 138/2025 è stato pubblicato il Decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84 che modifica, tra l’altro, l’art. 51, c. 5, quinto periodo del TUIR precisando che il rimborso delle spese con sistemi di pagamento tracciabili per vitto, alloggio, viaggio e trasporto...

Spettacolo: novità 2025 per l’indennità di discontinuità

L’INPS, con la circolare n. 101 del 13 giugno 2025, ha illustrato le novità relative all’indennità di discontinuità (IDIS) a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 al D.lgs 175/2023. La...

Online il software per vedere e stampare i risultati dei 730-4

L’Agenzia delle entrate ha reso noto che è disponibile, sul proprio sito, il software denominato “Visualizzazione 730-4 2025”, che consente ai sostituti d’imposta la visualizzazione e la stampa dei dati contenuti nei modelli 730-4. Si tratta delle comunicazioni con i...

Dal 2026 posticipata la scadenza delle CU di lavoro autonomo

Sulla G.U. n. 134/2025 è stato pubblicato il d.lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. L’articolo 4 del decreto...