L’Inail ha pubblicato la circolare n. 40 del 4 luglio 2025, con cui ha fornito indicazioni in merito alla tutela assicurativa dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali, meglio conosciuti come riders.
Dalla diversa tipologia di rapporto instaurato tra la piattaforma e il rider (autonomo, subordinato o collaborazione), derivano alcune differenze relativamente all’imponibile contributivo da assumersi per la determinazione dei premi assicurativi, fermo restando che in tutte e tre i casi gli oneri per l’assicurazione sono a esclusivo carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale.
Rapporto di lavoro autonomo
Se ricorre un rapporto di lavoro autonomo, la retribuzione imponibile per la determinazione dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
Collaborazione organizzata dal committente
I premi assicurativi devono essere determinati in base alla retribuzione effettiva o, comunque, a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere.
I premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l’imponibile previsto per i parasubordinati).
Lavoro subordinato
La retribuzione imponibile per la generalità dei lavori dipendenti è la retribuzione effettiva (costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR e dai redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi definiti dall’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), che non può essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat (minimale di retribuzione giornaliera).
Le indicazioni operative per i riders autonomi
L’Inail richiama e conferma le istruzioni operative già fornite nel 2020 per i lavoratori autonomi. In sintesi, anche i riders autonomi sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’attività protetta è quella di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano, comprensiva non solo delle ipotesi di utilizzazione di velocipedi o veicoli a motore, ma anche di quelle di consegna “senza mezzi di trasporto”, o con automobili.
Il premio di assicurazione Inail è determinato, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. I premi ordinari sono determinati applicando la voce di tariffa 0721. Se invece vengono utilizzati altri tipi di veicoli a motore, si applica la voce 9121 delle tariffe 2019 (trasporto di merci e trasporti postali).
Ai fini assicurativi, si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal lavoratore autonomo almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.
Il premio assicurativo non è frazionabile in base al numero delle ore lavorate giornalmente dal lavoratore.
Ai fini dell’assicurazione Inail, l’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro